24 gen 2011

Unico: reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1549 depositata il 19 gennaio ha chiarito che il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si consuma il novantesimo giorno successivo all'ordinario termine di scadenza. E' da tale data e non da quella di presentazione che iniziano a decorrere i termini della prescrizione.

Rimborsi Iva: richiesta solo in dichiarazione

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis). Da quest'anno i contribuenti potranno presentare domanda abbinandola alla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto. Non sarà possibile presentare domanda su carta in forma separata.

Studi di settore: accertamento avvocati e commercialisti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1213 del 20 gennaio hanno stabilito l'illegittimità dell'accertamento del reddito, basato sugli studi di settore, di uno studio professionale in regime di contabilità ordinaria, senza la preventiva ispezione del fisco che certifica l'inattendibilità dei documenti.

Leverage buy out

Nella lotta all'evasione l’Agenzia delle Entrate contesta anche le pianificazioni fiscali aggressive finalizzate a ridurre la base imponibile. La Direzione regionale Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Direzione provinciale di Rovigo ha contestato, ritenendola operazione elusiva, un leveraged buy out effettuato, secondo gli ispettori dell’Agenzia, esclusivamente per ridurre l’imposizione fiscale.

Fondo patrimoniale per difendersi dal fisco

La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 437 dello scorso 20 dicembre ha affermato che è necessario verificare se esiste un nesso tra il fatto che ha generato le obbligazioni (debito fiscale) e i bisogni della famiglia. Nel caso specifico il fondo patrimoniale non risponde del debito fiscale che pende in capo ad uno dei coniugi.

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16 gen 2011

Compensazioni crediti di imposta senza sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha sospeso l'applicazione delle nuove regole relative alla compensazione in attesa di un decreto attuativo del ministero dell'Economia.
Fino a quel momento si potrà quindi procedere alle compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro.
Non sono previste sanzioni a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

Normativa

Articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato …”.
L’articolo 31 però ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.


Comunicato stampa del 14 gennaio 2011

Preclusione all’autocompensazione. Prima applicazione Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

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15 gen 2011

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

L’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, da attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro.

Le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 sono escluse anche, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio. Sempre in quest’ottica, non rientrano nell’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, come stabilito dallo Statuto del contribuente.

Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l’invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Per il periodo d’imposta 2010 sono previste alcune semplificazioni che riducono di fatto l’impatto del provvedimento: l’importo previsto è elevato da tremila euro ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

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Elenco clienti e fornitori: nuovi adempimenti e nuovi costi amministrativi

I nuovi adempimenti Iva previsti dal governo porteranno necessariamente a un aumento dei costi amministrativi legati soprattutto all’adeguamento software ed ai tempi di registrazione.



È fissato al 31 ottobre 2011 il termine per presentare le comunicazioni delle operazioni di importo non inferiore a 25mila euro, con riferimento al periodo di imposta 2010. L’adempimento riguarderà tutte le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

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SISTRI: proroga al 31 maggio 2011

Prorogato di cinque mesì l'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 302 del 28-12-2010 ).
La proroga Sistri viene portata al 31 maggio 2011 e fino ad allora le imprese procederanno alla verifica della funzionalità del sistema. Conseguentemente, slitta anche l'applicazione delle sanzioni.

Differito, inoltre, anche il termine per la dichiarazione annuale prevista entro il 31 dicembre 2010 che si sposta al 30 aprile 2011.

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, devono comunicare al Sistri, compilando l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.

Società a partecipazione pubblica e responsabilità amministrativa degli enti

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011, riprendendo quanto sancito il 21 luglio 2010 nella decisione n. 28699, con riguardo alle società a partecipazione pubblica, ha chiarito che la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti si applica anche alle società partecipate da enti pubblici.


10 gen 2011

Memo adempimenti di gennaio

Di seguito un breve memo degli adempimenti e delle novità (non sempre piacevoli) che imprese e studi si troveranno ad affrontare al rientro dalle ferie natalizie:
Nuovi oneri per imprese e commercialisti soprattutto ai fini IVA.

Da non dimenticare le novità introdotte in tema di accertamento su redditometro e spesometro.


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7 gen 2011

Black list: Comunicazione delle operazioni commerciali con Imprese black list

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (indipendentemente dal regime contabile adottato), identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che nel periodo di riferimento abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


La black list comprende anche San Marino, la Svizzera, Taiwan, il Principato di Monaco, l’Uruguay, Hong Kong ed altri Paesi con i quali non sono infrequenti i rapporti commerciali, anche per le piccole imprese.


Il modello di comunicazione va presentato trimestralmente per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi.


In tutti gli altri casi il modello di comunicazione va presentato con riferimento a periodi mensili.


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Legge di stabilità 2011 e decreto milleproroghe

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 c.d. “Milleproroghe”, che prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.


Sono state inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le leggi di bilancio 2011 e di bilancio per il triennio 2011 – 2013

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Nuovo adempimento: comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.

E’ previsto un periodo transitorio con adempimenti semplificati

Per il 2010, primo anno di applicazione della norma (articolo 21 del Dl 78/2010), il termine ultimo per il primo invio relativo al periodo d’imposta 2010 è fissato al prossimo 31 ottobre 2011.
Inoltre per il 2010 l’adempimento scatterà solo per le fatture di importo pari o superiore ai 25mila euro. la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di fatturazione.


Adempimenti a regime

Soggetti obbligati: L’obbligo ricade sui soggetti passivi Iva.

Oggetto: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a 3mila euro (di imponibile, Iva esclusa). Se non c’è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600 euro (comprensivi di Iva).

Scadenza: La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Intermediari o fisconline:La comunicazione è effettuata per via telematica, attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

I dati da comunicare: Gli elementi da indicare nella stessa sono:
  • l’anno di riferimento
  • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale e l’attività esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’Iva o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; se non c’è l’obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di Iva.
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Nuovo adempimento: comunicazione operatori Iva intracomunitari e vies.


Le nuove partite Iva dovranno comunicare - all’apertura - la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, operazioni che potranno essere intraprese solamente se l’Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Un primo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le modalità da seguire per negare o revocare l’autorizzazione allo svolgimento delle transazioni intracomunitarie; un secondo stabilisce i criteri di accesso all’“archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (Vies).

Nella dichiarazione di inizio attività occorre anche specificare se si intende effettuare operazioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, darà il proprio responso ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal trentunesimo giorno potrà allargare la propria attività oltre confine.

Partita IVA esistente al 31 maggio 2010
La manifestazione di volontà è espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), pena l’esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l’esclusione dal Vies è prevista per:
  •  mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, 
  • mancato adempimento degli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

Ritenuta 10% e oneri di urbanizzazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 4 gennaio ha chiarito che per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10%, è possibile prima di tutto scegliere una modalità di pagamento diversa dal bonifico. In alternativa, nello stesso non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo (se predisposto dalla banca o dall’ufficio postale), limitandosi a indicare nelle motivazione il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (oneri di urbanizzazione, Tosap eccetera).

In tal modo, la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

Piano casa: agevolazioni fiscali 36% e 55%

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gennaio 2011 chiarisce che gli interventi di ampliamento degli immobili esistenti eseguiti ai sensi dell’art. 11 del DL 25 giugno 2008 n. 112 (c.d. “Piano Casa”) possono usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e del 55% solo in determinati casi.

I lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008), in deroga ai piani regolatori locali, usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55% alle condizioni
generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’interpretazione fornita con la risoluzione n. 4 è coerente con quelle emerse dalle precedenti circolari:
  • circolare n. 57 del 24 febbraio 1998,
  • circolare n. 36 del 31 maggio 2007;
  • circolare n. 39 del 1° luglio 2010.
Se al termine dei lavori si realizza un edificio diverso, per sagome e volumi, da quello originario, l’intervento è da intendersi come “intervento di nuova costruzione” e quindi escluso dalle agevolazioni.

In sintesi, se l’intervento si configura come demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta trattandosi di “nuova costruzione”.

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4 gen 2011

Trust regime fiscale: chiarimenti

In base alla circolare n. 61/e del 27 dicembre 2010 non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. E’ uno dei chiarimenti forniti con circolare dall’Agenzia dell’Entrate in materia di trust.

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Reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi

La risoluzione n. 140/e del 29 dicembre 2010 chiarisce che il non residente che ha effettuato cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato senza assolvere l'Iva mediante il meccanismo del reverse charge, ma secondo le modalità ordinarie, potrà sanare la violazione con il versamento - in misura ridotta e avvalendosi del ravvedimento - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.


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Regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ

Con risoluzione n. 136/e del 27 dicembre 2010 l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito le modalità di compilazione della comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ residenti in uno Stato dell’Unione europea, con stabile organizzazione in Italia.

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3 gen 2011

Buon 2011!

In questo primo lunedì dell'anno vi facciamo i nostri migliori auguri per uno splendido 2011.

Non sarà un anno facile, lo sappiamo già, ma speriamo di cogliere le occasioni nelle sfide che ci si presenteranno.

Inutile dire che contiamo sulla partecipazione e sui suggerimenti dei lettori di questo blog per migliorarlo e renderlo sempre più un utile strumento di lavoro.

Nel 2010 l'aggiornamento è stato più lento, ma siamo sicuri che riusciremo a dedicare maggiori risorse alla nostra presenza on line e speriamo che vorrete seguirci anche nei principali social network.

Auguri!

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