11 gen 2010

Rivalutazione delle partecipazioni entro il 31 Ottobre 2010


L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato.

Il valore rideterminato dovrà risultare da una perizia di stima appositamente redatta da un esperto contabile.
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
  • 31 ottobre 2010 (I rata),

  • 31 ottobre 2011 (II rata),

  • 31 ottobre 2012 (III rata).

Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

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UNICO 2010: nel quadro RW i beni all'estero anche se non produttivi di reddito

Nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2010 vanno riportati gli immobili detenuti all'estero anche se non produttivi di reddito.

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Compensazioni IVA, visto di conformità e controlli ex circolare 57/E del 23 dicembre 2009

Le compensazioni dei crediti IVA sotto i 10 mila euro possono essere effettuate direttamente utilizzando il modello F24, quelle superiori, invece, solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Per i crediti Iva superiori a 15mila euro è necessario il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati

I controlli che il professionista deve effettuare al fine di apporre il visto di conformità sono finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva.
Pertanto i controlli implicano la verifica di:

  • regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Tale verifica non comporta ad ogni modo delle valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza.

Più specificatamente, tali controlli dovranno verificare:

  1. la corrispondenza tra il codice di attività economica indicato nella dichiarazione Iva e quello risultante dalla documentazione contabile;
  2. la sussistenza di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza a credito d’imposta, e in particolare (check-list):
  • presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni
  • presenza di operazioni non imponibili
  • presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili
  • presenza di operazioni non soggette all’imposta
  • operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Per tutti i contribuenti il cui credito sia inferiore al volume d’affari, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini Iva con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta riferita al periodo a cui si riferisce la dichiarazione, e deve essere conservata copia al fine di attestare la corretta esecuzione dei controlli previsti, unitamente alla check-list del lavoro svolto. Per esempio, se l’ammontare complessivo dell’Iva detratta è pari a 100.000 euro, dovranno essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a 10.000.

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