29 ott 2008

Opzione Irap: chiarimenti

La circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008 dell'Agenzia delle Entrate avente a oggetto 'Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società di persone e gli imprenditori individuali - articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446', ha precisato che le ditte individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, che inizieranno l'attività dopo la scadenza per l'invio dell'opzione, avranno più tempo per scegliere di calcolare la base imponibile Irap del 2008 in base alle regole previste per le società di capitali.

OPZIONE IRAP per definire la base imponibile.

Occasione di dialogo e pianificazione fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.
L'ultima riforma dell'IRAP definisce diversi criteri per individuare l'imponibile irap tra società di capitali da un lato e società di persone e imprese individuali dall'altro.
Per le prime la definisione della base imponibile è strettamente legata alle risultanze del bilancio depositato, per le altre resta determinabile sulla base delle tradizionali norme fiscali.

L’attuale Legge Finanziaria consente agli imprenditori Irpef in regime di contabilità ordinaria di optare per la determinazione della base imponibile con le regole fissate per le società di capitali.

Infatti imprese individuali e società di persone che operano in regime di contabilità ordinaria hanno tempo fino a venerdì 31 ottobre per esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le stesse regole dei soggetti Ires.

L'Amministrazione ha precisato, con la circolare n. 60/E, come in ogni caso non rilevino, ai fini della determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori individuali e delle società di persone, plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali e ai beni patrimonio.

La comunicazione dell'opzione è irrevocabile per un triennio.

Si presenta quindi una nuova occasione di dialogo tra l’imprenditore e il commercialista per effettuare una attenta pianificazione fiscale analizzando i diversi effetti della scelta. Unico rimpianto come sempre la diffusione delle circolari nei giorni appena precedenti la scadenza.

Commercialista: Cessione quote di Srl

Finalmente pienamente operativa la procedura che consente la cessione di quote di srl dal proprio commercialista senza bisogno dell'intervento del notaio.
La circolare 6/IR del 22 ottobre 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito chiarimenti riguardo al 'trasferimento delle partecipazioni di Srl per atto tra vivi alla luce della legge 133/2008'.
Analizzata l'applicabilità delle innovazioni portate dalla legge 133 agli atti di usufrutto e di pegno sulle partecipazioni di Srl.
La circolare approfondisce inoltre gli obblighi deontologici sui controlli eseguiti dagli intermediari.
Grazie alle ultime circolari esplicative del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, di Unioncamere e dell'Agenzia delle Entrate, sono stati eliminati i principali dubbi sulla procedura.
Il nostro Studio ha da tempo provveduto ad analizzare la normativa e gli adempimenti pratici della cessione di partecipazioni di SRL come riportato in precedenti post da cui è possibile scaricare la documentazione relativa.
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