Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
16 apr 2013
Proroga spesometro
Comunicato stampa
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012
Più tempo per l’invio dei dati
Semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio
La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd.
Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del
2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino
al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio
2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia
delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro.
Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che terrà conto delle
numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo
modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova
scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i
tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.
Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà
prevista anche la facoltà, per gli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo
modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il
“nuovo spesometro”.
Roma, 15 aprile 2013
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9 apr 2013
IMU e le imposte sui redditi
A partire dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale si applica l’imposta municipale propria (IMU) a titolo sperimentale.
L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
L’esclusione dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista un’apposita disposizione che preveda l’obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali, ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali.
Anche se l’IMU non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di sostituzione dell’IRPEF - in quanto espressamente disposto per principio dal citato art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 - si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a quelli derivanti dall’applicazione dell’ art. 3 del TUIR.
Il pieno effetto sostitutivo deriva anche dalla considerazione che, nelle disposizioni che disciplinano l’IMU, non sussiste una disposizione analoga a quella del comma 7 dell’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 23 del 2011 che, nel disciplinare l’imposta sostitutiva denominata cedolare secca, stabilisce che “ Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento dellaspettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. ”.
Circolare n. 5 del 11/03/13: Rapporti
tra l’IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti
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Cessione intracomunitaria e clausola franco fabbrica
La risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre l’obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro.
La successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell'affrontare lo specifico caso relativo alle cessioni franco fabbrica, nelle quali “il cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta ”, chiarisce che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a titolo meramente esemplificativo.
Ne consegue che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".
Pertanto, alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.
Risoluzione n. 19 del 25/03/13: Interpello
ai sensi dell’ art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Chiarimenti in merito alla
prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla
clausola “franco fabbrica” di cui all’articolo 41 del DL n. 331/1993
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Maggiorazione IRES per le società non operative
L’articolo 2, comma 36 - quinquies , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territori o dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Sono qualificate “di comodo”:
- le società non operative;
- le società in perdita sistematica
Circolare n. 3 del 04/03/13: Maggiorazione
IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a
36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
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ASPI: incentivi al lavoro autonomo
Adottato il decreto attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro
I Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli hanno adottato un provvedimento attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.
In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell’ASpI e della mini-ASpI di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’ASpI o alla mini-ASpI.
La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Il decreto, ora, dovrà essere registrato dai competenti organi di controllo
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I Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli hanno adottato un provvedimento attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.
In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell’ASpI e della mini-ASpI di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’ASpI o alla mini-ASpI.
La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Il decreto, ora, dovrà essere registrato dai competenti organi di controllo
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4 apr 2013
PEX: partecipazioni esenti, chiarimenti.
La
disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del TUIR
(c.d. participation exemption) rappresenta uno strumento tecnico per coordinare
i livelli di tassazione di un unico flusso di capacità economica.
L’applicazione
dell’istituto in esame dipende dal verificarsi di precise condizioni e si
giustifica in una logica complessiva di sistema.
Introdotto
come istituto per armonizzare il sistema fiscale nazionale a quello europeo, il
regime della participation exemption (di seguito anche “pex”)
trova rispondenza anche in alcuni principi di coerenza giuridica ed economica.
In particolare, persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione
economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra
plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle
partecipazioni in linea con quanto previsto in ambito europeo. Si tratta,
inoltre, di un regime che elimina il divario tra ricchezza statica la cui
tassazione è suscettibile di essere rinviata sine die e ricchezza
dinamica oggetto, al contrario, di imposizione con cadenza periodica.
Non
a caso il legislatore ha introdotto alcuni correttivi volti a evitare l’applicazione
indiscriminata del regime di esenzione in presenza di plusvalori latenti del patrimonio
della società partecipata, realizzati solo in fase di dismissione degli asset
ai quali si riferiscono e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al
periodo di maturazione, come nel caso delle immobiliari di gestione e delle
società che non svolgono attività commerciale.
Ad
integrazione di quanto precisato con la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, si
forniscono in questa sede ulteriori chiarimenti relativamente all’istituto in esame,
con particolare riferimento:
- al concetto di esercizio di impresa commerciale di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR;
- ai criteri per la verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di start up;
- ai rapporti tra la fase di start up e il requisito della commercialità;
- alle imprese immobiliari di gestione in relazione al c.d. principio di “prevalenza”;
- all’individuazione del requisito di commercialità in presenza dell’esercizio congiunto di attività commerciali e non commerciali;
- ai rapporti tra la disciplina della participation exemption e le società non operative;
- all’applicazione dell’articolo 87, comma 5, del TUIR in presenza di holding;
- al periodo di ininterrotto possesso di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni;
- ai criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in uno stesso comparto [immobilizzato o circolante].
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