8 set 2011

Consulenza giuridica ed interpello

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di richiesta di consulenza giuridica. Sono stati approfonditi gli aspetti che differenziano l’istituto dell’interpello dalla consulenza giuridica e sono state impartite le istruzioni necessarie agli uffici ai fini della gestione e lavorazione delle istanze.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare la tax compliance, pone a disposizione del contribuente specifici strumenti di supporto.
In particolare, sono a disposizione del contribuente distinti canali, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse:
a) l’attività di informazione
b) l’attività di assistenza;
c) la consulenza giuridica;
d) l’interpello.
Con atto del 22 marzo 2010, prot. n. 47705, l’attività di informazione, attraverso la divulgazione di informazioni di carattere fiscale tramite la comunicazione multimediale e Internet, è stata attribuita al Settore Comunicazione, istituito con atto dell’11 marzo 2010, prot. n. 41128, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di assistenza al contribuente e più in generale le attività legate al rapporto con i contribuenti ed ai consequenziali adempimenti sono demandate alla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti.
Per effetto dell’atto del 6 novembre 2009, prot. n. 164168, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera 5 novembre 2009, n. 41, con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha istituito la Direzione Centrale
Normativa, a decorrere dal 9 novembre 2009, le competenze in tema di trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, prima attribuite alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono attualmente attribuite alla Direzione Centrale Normativa. Risulta così accentrata in quest’ultima Direzione la peculiare funzione di interpretazione delle norme che disciplinano i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Facendo seguito alla circolare del 14 giugno 2010, n. 32, con la quale sono state impartite le istruzioni per la trattazione delle istanze di interpello, con la presente circolare, delimitato l’ambito delle attività di informazione e quello di assistenza ai contribuenti, si intende completare l’esame dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, fornendo opportune istruzioni in ordine al servizio di consulenza giuridica, alla modalità di invio della  documentazione da allegare alle istanze, alla gestione telematica dell’attività di interpretazione ed alla rendicontazione dell’attività interpretativa. Ciò al fine di incrementare
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché la semplificazione e la trasparenza delle procedure.

Scarica il documento: circolare n. 42/e del 5 agosto 2011

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IVA Archivio Vies - Operazioni intracomunitarie e di contrasto alle frodi

Sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni applicative sull’iscrizione nell’ Archivio VIES (Vat Information Exchange Sistem) degli operatori intracomunitari, per la prevenzione delle frodi Iva e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

Il provvedimento n. 188376 del 2010 ha conseguentemente chiarito che l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, oltre che da parte dei soggetti passivi che intraprendono l’attività (nella dichiarazione di inizio attività), va manifestata anche da parte dei soggetti passivi già in attività, mediante apposita istanza.

In entrambi i casi, pertanto, la manifestazione di volontà ha la finalità di ottenere, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’inclusione nell’Archivio VIES, la quale costituisce, come noto, presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari.

Il provvedimento n. 188376 del 2010 stabilisce inoltre che, per i contribuenti che manifestano la volontà, la predetta inclusione consegue alla stessa, salvo diniego motivato entro 30 giorni. Successivamente, può essere disposta la revoca della inclusione, sempre con atto motivato.

Il provvedimento prevede, altresì, una procedura di inclusione "automatica" nell’Archivio
VIES dei soggetti già presenti nell’archivio stesso alla relativa data di pubblicazione (29 dicembre 2010), salvo il ricorrere di specifiche situazioni che giustifichino l’esclusione. Per i contribuenti esclusi è fatta salva la possibilità di chiedere, con apposita istanza, l’inclusione, effettuata al trentunesimo giorno dalla ricezione della stessa, salvo motivato diniego.

Scarica il documento: circolare n. 39/e dell'1 agosto 2011

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ONLUS partecipate da enti pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche attinenti alla qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Enti pubblici e società commerciali, ancorché “enti esclusi”, possono costituire o partecipare ad Onlus.

Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti "esclusi" dalla qualifica di ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3, nel confermare il precedente orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, è stato precisato che la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS.

Modificando parzialmente la precedente posizione dell'Agenzia, si ritiene che gli "enti esclusi" dalla qualifica di ONLUS possano costituire (o partecipare ad) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, a prescindere dalla circostanza che i medesimi "enti esclusi" intervengano o meno nell’assunzione delle determinazioni della ONLUS stessa.
Scarica la circolare: circolare n. 38/e dell'1 agosto 2011

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