8 nov 2011

Liti fiscali minori: il software

l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul sito internet il software per chiudere le liti pendenti con il Fisco. 

Il software necessario alla trasmissione telematica delle domande per mettere fine alle controversie fiscali di valore non superiore a 20mila euro, ancora in itinere al 1° maggio 2011, è on line sul sito delle Entrate. 

Liti fiscali minori
Le richieste possono riguardare le controversie con l’Agenzia delle Entrate sorte in seguito ad atti impositivi, il cui valore, al netto di sanzioni e interessi, non superi - come detto - i 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio scorso, e per le quali non sia intervenuta una sentenza definitiva entro il 5 luglio, data di entrata in vigore della norma introduttiva (articolo 39, comma 11, Dl 98/2011).

Versamento al 30 novembre 2011
Per aderire alla sanatoria la scadenza prevista è il 30 novembre 2011. Entro tale data è necessario effettuare il versamento dovuto il cui valore è quello deciso in base all'ultima sentenza. è necessario pagare con l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, gli importi fissati dalla norma che ha introdotto la possibilità della definizione agevolata. Nell’F24 va riportato il codice tributo 8082 (risoluzione n. 82/2011). L'importo da versare è pari a 150 euro per le liti non superiori a 2mila euro; se la lite supera i duemila euro (ma non i 20mila) si paga il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza del Fisco, o il 50% in caso di soccombenza del contribuente. Si versa, invece, il 30% del valore della lite se la stessa pende ancora nel primo grado di giudizio. 

Istanza entro il 2 aprile 2012
 L’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti minori va proposta entro il 2 aprile 2012, esclusivamente attraverso il canale web.


Società cooperative a mutualità prevalente

Per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice sono computati soltanto ai fini del calcolo di deducibilità dall’imponibile Ires dell’Irap, mentre non sono considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente. 

Le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.” Qualora “l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico. 

La norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie. 

In definitiva, per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.

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Revoca dell'agevolazione sulla prima casa

Il contribuente che ha fruito dei benefici “prima casa”, se non può trasferire la residenza, anche per motivi personali, nel nuovo comune e il termine di 18 mesi è ancora pendente, può revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando istanza all’ufficio in cui è stato registrato l’atto. 

La lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), tra i requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, richiede che l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. 

In altri termini, per fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo.

Come ribadito con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui è stato registrato l'atto, accertata la decadenza dal regime di favore, deve provvedere, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al recupero delle somme dovute. 

Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso che consiste, come noto, nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

 
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