8 apr 2011

Rete di imprese: asseverazione del programma comune di rete

Con decreto 25 marzo 2011 sono stati individuati i requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale preposti all’asseverazione del programma comune di rete, dal cui conseguono benefici fiscali per le imprese.

L'asseverazione rilasciata a norma del presente decreto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell'incentivo fiscale.

Sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'asseverazione del Programma comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

L'asseverazione e' attestata entro trenta giorni dalla richiesta di rilascio dell'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete.

Per approfondire

Articoli di Andrea Arrigo Panato sul contratto di rete:
Reti di impresa: opportunità o occasione sprecata?
Le reti di imprese e il contratto di rete
Reti di Imprese: disciplina fiscale



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Reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari

Con risoluzione n. 36/e del 31 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”.

La circolare n. 59 del 2010 ha già precisato che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”. Ciò, conformemente alla “ratio” della menzionata decisione del Consiglio 2010/710/UE secondo cui “l’uso di un meccanismo di inversione contabile comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio dei prodotti in questione, dal momento che i telefoni cellulari sono generalmente forniti dalle grosse società di telefonia e che la misura si applica ai circuiti integrati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

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