A partire dal 27 aprile 2009 i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro potranno differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (Dm 26 marzo 2009). Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra infatti in vigore l'articolo 7 del decreto legge anti-crisi ( n. 185/2008) che consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo, con un limite temporale di un anno.
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
29 apr 2009
Regime dei contribuenti minimi
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23 aprile 2009, n. 108/E ha chiarito che i contribuenti minimi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 possono adempiere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la loro annotazione complessiva in un apposito registro cronologico, entro il giorno, non festivo, successivo.
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