15 feb 2011

Operazioni realizzate con operatori “black list”

In risposta ad alcuni quesiti sottoposti all’Amministrazione finanziaria dai contribuenti, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate dai soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi "black list".

Tra le risposte di maggiore interesse, contenute nella circolare 2/E del 28 gennaio 2011 ci sono quelle sulle spese di trasferta, sugli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale nominato in un Paese a fiscalità privilegiata, sulle cessioni e acquisti di beni “estero su estero” e quella che fuga i dubbi sui rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso.



Allegato: circolare n. 2/e del 28 gennaio 2011

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Comunicazione annuale dati IVA

In presenza di un credito o di un debito nei confronti dell’Erario si può presentare la dichiarazione Iva separatamente dal modello Unico e trasmetterla entro il mese di febbraio. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate in tema di adempimenti dei contribuenti Iva.

Allegato: circolare n. 1/e del 25 gennaio 2011



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Leasing impianti fotovoltaici: imposta sostitutiva

Il contratto di leasing sottoscritto per l'acquisto di un impianto fotovoltaico è soggetto (versamenti entro il 31 marzo) all'imposta straordinaria, sostitutiva delle imposte catastali e ipotecarie dovute all'atto del riscatto del leasing.

La legge di stabilità per il 2011 ha disposto, infatti, che sono soggetti tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. I contratti di leasing stipulati per finanziare l'acquisto o la costruzione di un impianto fotovoltaico rientrano tra i contratti assimilati ai contratti immobiliari.

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Redditometro: come difendersi

Il decreto legge n. 78/2010 ha riformato l'accertamento sintetico.
Le strategie difensive del contribuente dovranno fondarsi in primis nella corretta preparazione e gestione del contraddittorio preventivo.

In tale sede il contribuente potrà argomentare, fornendo adeguata documentazione e con la possibilità di un ampio dibattito con l'amministrazione finanziaria, le fonti finanziarie e reddituali attraverso le quali le spese oggetto di accertamento sono state sostenute e le altre circostanze in grado di vincere le presunzioni relative del redditometro stesso.

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