28 nov 2008

Gli acconti di imposta: provvedimento tardivo

Il consiglio dei Ministri entro la settimana deve discutere la riduzione del 3% sugli acconti di imposta. Il provvedimento rischia di arrivare troppo tardi. La scadenza del versamento del secondo acconto di imposta è fissata al 1° dicembre.

27 nov 2008

Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali'

é stata pubblicata la norma di comportamento n. 172 denominata 'Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali', redatta dalla Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

Riteniamo questa norma di comportamento particolarmente interessante anche in vista della congiuntura economica

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Acconti fiscali: nessuna la riduzione degli acconti Irpef

Sembra ormai sfumata la riduzione degli acconti irpef. Sembra che il taglio sarà solo su Ires e Irap e che sia confermata la data del 1° dicembre per il versamento.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che a causa dei tempi molto stretti per i versamenti, le norme allo studio prevedono che le imprese che abbiano già provveduto al pagamento o che non faranno in tempo a ricalcolare l'acconto potranno recuperare le somme versate in eccedenza in compensazione con l'Iva del 16 dicembre.

Inutile ribadire l’inutilità di un provvedimento più volte annunciato e ormai tardivo.
La serietà della crisi meriterebbe approcci più pragmatici.

Acconti imposte: le associazioni di categoria si lamentano

Forti lamentele delle associazioni di categoria che criticano lo scarso coordinamento del governo e la sostanziale inutilità di un provvedimento tardivo.
Studi e imprese sono in difficoltà non sapendo come comportarsi con gli importi da versare.

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Riduzione acconto Ires e Irap

Riportiamo il COMUNICATO STAMPA dell'agenzia delle entrate in tema di acconti di imposta.

Allo studio per imprese riduzione acconto Ires e IrapPer chi ha già pagato compensazione con F24Nel decreto anti-crisi, che sarà in discussione al Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, è allo studio a favore delle imprese l’ipotesi di una riduzione dell’acconto Ires e Irap.

Quindi, tenendo conto che i tempi sono molto stretti, perché l’ultimo giorno per effettuare i versamenti è lunedì 1° dicembre, la norma allo studio prevede che le imprese che abbiano già pagato o non facciano in tempo a ricalcolare l’acconto, possano recuperare le somme versate in più in compensazione con l’F24.

Questo significa che il recupero sarà possibile già con i versamenti dell’Iva in scadenza il prossimo 16 dicembre.Roma, 26 novembre 2008

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Deducibilità crediti nei fallimento.

La norma di comportamento n.172 del 19 novembre dell'Adc sostiene che i crediti vantati nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali non devono essere necessariamente portati a perdita nel periodo d'imposta di apertura della procedura ma può essere valutata l'opportunità di operare la deduzione lungo la durata della procedura stessa tenendo conto dei principi di redazione del bilancio. Questa tesi contrasta con le più recenti posizioni dell'amministrazione finanziaria.

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26 nov 2008

Studi di settore: non bastano per l'accertamento induttivo

La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la sentenza n. 226, ha confermato la recente giurisprudenza tributaria ribadendo per procedera con l'accertamento induttivo non sono sufficienti le incongruenze rilevabili dagli studi di settore.

Secondo la commissione lo scostamento tra redditi dichiarati e redditi accertati deve essere riferito a ogni singola realtà e quindi non è possibile per l'amministrazione finanziaria procedere automaticamente alla ripresa dei redditi mancanti.

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Studi di settore: modifiche entro marzo

Il sottosegretario all'Economia Daniele Molgora ha chiarito che gli studi di settore saranno modificati entro marzo 2009 per tenere conto degli effetti della crisi su imprese e professionisti.

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25 nov 2008

Contribuenti minimi: Unico 2009 e dichiarazione irap

Una delle novità del modello Unico 2009 è la scomparsa della dichiarazione Irap che in forma autonoma dovrà essere presentata direttamente alla regione di competenza.
Trova invece posto nell'unico 2009 un nuovo quadro dedicato ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime semplificato dei minimi.

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Unico 2009 e regime dei minimi

Le bozze di Unico 2009 appena pubblicate danno grande spazio al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Il regime introdotto il 1° gennaio 2008 costituisce una delle novità principali con la quale contribuenti e professionisti dovranno confrontarsi e garantisce interessanti risparmi fiscali e una notevole semplificazione amministrativa.

Scarica la guida fiscale dei contribuenti minimi

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24 nov 2008

Acconti fiscali: secondo acconto con modifiche

Nel pacchetto fiscale del Ministero dell'Economia allo studio per famiglie e imprese im Ministro Tremonti ipotizza una riduzione di circa il 3% per gli acconti di imposta e proroga dei versamenti al 15 dicembre rispetto all'attuale scadenza del 1° dicembre.

Il rinvio per gli acconti di imposta è stato motivato con l'esigenza di aiutare finanziariamente le imprese e le famiglie in questa particolare situazione economica.

I clienti dello Studio riceveranno comunicazioni più dettagliate al fine di ottimizzare la propria pianificazione fiscale.

20 nov 2008

I bilanci di liquidazione dopo l'approvazione dell'OIC n. 5

La collaborazione tra Studio Panato e Cesi Professionale prosegue con la pubblicazione sul mensile SINTESI - notiziario di informazione professionale dell’ articolo "I bilanci di liquidazione dopo l'approvazione dell'OIC n. 5".
L'articolo fa seguito alla lezione tenuta alla SAF - Università Bocconi (Scuola Alta Formazione) sulla liquidazione volontaria delle società di capitali.
I precedenti articoli sono a disposizione di tutti gli iscritti alla mailing list di http://www.studiopanato.it/

19 nov 2008

Acconti Imposta: ipotesi di riduzione e rinvio

E' tra le IPOTESI ALLO STUDIO DEL MINISTERO la probabile riduzione di due, tre punti dell'acconto Irpef e Ires scade il 1° dicembre:
  • L'acconto Irpef scenderebbe quindi dal 99 al 96-97%,
  • L'acconto Ires dal 100% al 97 per cento.

Beneficio temporaneo, poiché comunque poi occorrerebbe riallineare il versamento nel saldo di giugno, ma che offrirebbe soprattutto alle imprese un po' di ossigeno per far fronte alla caduta di liquidità imposta dalla contrazione del credito da parte delle banche.

Suggeriamo quindi di attendere a versare l’acconto a ridosso della scadenza per valutare possibili novità normative. I Clienti dello Studio riceveranno maggiori chiarimenti nella prossima lettera informativa e negli incontri dedicati alla pianificazione fiscale.

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18 nov 2008

Trattamento fiscale di omaggi e spese di rappresentanza

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale porterà finalmente un po’ di chiarezza sulla deducibilità delle spese di rappresentanza. Il nuovo regime avrà efficacia retroattiva a partire dal primo gennaio 2008.

La norma presenta un più chiara definizione di spese di rappresentanza ed un limite percentuale alla deducibilità delle spese correlato ai ricavi.

Molte sono le novità che attendono i contribuenti, tra le quali la deducibilità piena per gli omaggi del valore fino a euro 50

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Iva per cassa per le PMI

Il Governo sta studiando diversi provvedimenti per sostenere la spesa ed il reddito di imprese e famiglie. Vecchio cavallo di battaglia di Tremonti è la modifica del momento di esigibilità dell'Iva, passare quindi ad un regime “per cassa” versando dell'imposta solo dopo aver ottenuto il pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
Si ipotizza peraltro una applicazione solo su opzione per le PMI di dimensioni molto limitate a causa dei veti europei.

Finanziamenti infragruppo e bancarotta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.39546 del 2008, ha stabilito che finanziamenti infragruppo tra società in crisi di liquidità possono configurare il reato di bancarotta.Il passaggio di risorse infragruppo, se effettuato a vantaggio di un'impresa in crisi, non è mai consentito ed è qualificabile come bancarotta patrimoniale. La ratio consiste nell’autonomia patrimoniale delle singole società che rappresentano persone giuridiche diverse pur facendo parte del medesimo gruppo.

15 nov 2008

Spese Rappresentanza: finalmente il decreto!

A breve verrà pubblicato il decreto che chiarirà i requisiti di inerenza e congruità che consentiranno la deducibilità delle spese di rappresentanza. La nuova previsione normativa sulla deducibilità delle spese di rappresentanza applicabile dall’esercizio 2008 avrà effetti anche anche sulla detraibilità dell'iva relativa.
Non è infatti detraibile l’IVA relativa alle spese di rappresentanza.

Impianto energia eolica: Iva ordinaria per i canoni di concessione

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 438/E del 12 novembre 2008 sostiene che il canone di concessione versato da una società per il diritto di utilizzo di un impianto eolico di cui la stessa è incaricata anche della relativa progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sconta l'aliquota Iva ordinaria non rientrando il contratto di "concessione d'uso" tra le fattispecie che possono usufruire dell'imposta ridotta.


Novità bilancio 2009: nota integrativa più completa e nuovi limiti per il bilancio abbreviato e consolidato

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che modifica il contenuto della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.
Ai sensi dell'art.6 decreto legislativo 3 novembre 2008 n.173 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 del D.Lgs n.173 del 2008, si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato
Riportiamo per comodità il testo dell’art. 2427 c.c. così come modificato dal decreto in esame.

Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa.

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita', nonche' le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore
di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate
negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto,
per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della
voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di
utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni
della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa'
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e
i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefi'ci
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non
scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per
la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della societa'.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e
degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le
definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato",
"fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.


730: Dichiarazione dei redditi Modello 2009

Sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate è pubblicata, con largo anticipo rispetto all'anno scorso, la bozza di dichiarazione semplificata dei redditi 2008, corredata dalle istruzioni. Tra le principali novità si segnala la possibilità di:

  • restituire il "bonus fiscale", se indebitamente ricevuto,
  • di optare per una diversa modalità di tassazione dei compensi per lavoro straordinario

Nel 730/2009 si segnala inoltre:

  • l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui
  • le detrazioni sulle spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia
  • l'inclusione del Comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille

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Mini-Unico 2009: in arrivo una dichiarazione ridotta per i redditi semplici

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha annunciato pochi giorni sarà infatti pronto il modello mini Unico 2009, ovvero il modello di dichiarazione per chi ha redditi semplici.
Il nuovo modello semplificato condensa dati e istruzioni in sole 25-30 pagine e rappresenta una tappa del percorso orientato ad alleggerire la modulistica e a stabilizzare le scadenze delle dichiarazioni.

Studi di settore 2008: modifiche per la crisi

La Sose (società per gli studi di settore), a causa della crisi economica, ha comunicato che sarà riconosciuto un abbattimento automatico dei ricavi per le imprese operanti in alcuni segmenti tra cui si segnalano: orefici e occhialai.Negli anni passati erano stati interessati da simili provvedimenti i settori tessile, calzaturiero e dell'abbigliamento.
In questa fine d'anno risulta quindi quanto mai opportuno verificare la propria congruità con il proprio commercialista di fiducia per ottimizzare la propria pianificazione fiscale

12 nov 2008

Gli acconti di novembre

Contribuenti e aziende dovranno provvedere ai relativi versamenti entro lunedì 1° dicembre.
Il metodo previsionale potrebbe rivelarsi è una scelta vantaggiosa per l'Irap. La manovra d'estate in diversi casi ha modificato l'imponibile cui fare riferimento.
Ad esempio il cuneo fiscale Irap inoltre prevede per il 2008 la possibilità di una deduzione integrale relativamente al costo del lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Inutile poi ricordare che partivolare attenzione deve essere fatta sui previsionali delle aziende che possono aver risentito del periodo di crisi.
L'acconto di novembre è un momento utile di confronto tra cliente e professionista per meglio definire la strategia e la pianificazione fiscale aziendale.

Confidi: consorzio garanzia fidi

Dal primo gennaio di quest'anno i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono legittimati, come le banche e le assicurazioni, a garantire i crediti dell'erario.

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Cuneo fiscale nelle public utilities

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 428/E del 10 novembre 2008, chiarisce che lo svolgimento di attività grazie ad un provvedimento dell'ente pubblico esclude dalla possibilità di poter usufruire delle deduzioni dalla base imponibile Irap, il cosiddetto cuneo fiscale. Non ha alcuna rilevanza la tipologia contrattuale con cui un ente pubblico commissiona un determinato servizio a una società privata. La natura concessoria del rapporto è determinata dal particolare regime di controllo a cui è sottoposta l'impresa incaricata di svolgerlo.

6 nov 2008

OIC 24 - spese incrementative

Il principio Oic n. 24 per poter iscrivere tra le immobilizzazioni materiali le spese incrementative su beni di terzi richiede la presenza di due requisiti:
  • separabilità dal bene originario
  • autonoma funzionalità

In assenza di tali requisiti i costi sostenuti vanno classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

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Equitalia: nuovo sito per le cartelle di pagamento

Il nuovo sito, modificato nella grafica, nella struttura e nei contenuti, spiega con un linguaggio chiaro e semplice tutte le informazioni sulla cartella di pagamento: come e dove pagare, come presentare un ricorso e in che modo calcolare il proprio piano di rateazioni.

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Minusvalenze da partecipazione da comunicare all'Agenzia

La Risoluzione n. 420/E del 5 novembre 2008 chiarisce che i contribuenti, che a seguito di cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie realizzano minusvalenze di ammontare complessivo superiore ai cinque milioni di euro devono inviare comunicazione all'agenzia delle Entrate. Vanno comunicate anche le minusvalenze derivanti da fallimento e/o liquidazione volontaria della società partecipata.

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4 nov 2008

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Cessione d'azienda: IVA o Imposta di Registro?

la sentenza n. 24913/08 della Corte di Cassazione ha chiarito che c'è cessione d'azienda (e quindi operazione imponibile per l'imposta di registro) quando il cedente e il cessionario definiscono il trasferimento di un complesso di beni potenzialmente utile alla produzione di beni e servizi.

Non è necessario l'uso effettivo dei beni ma la sua potenzialità ai fini della determinazione dell'operazione.

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Cessione ramo d'azienda: adempimenti IVA

l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 417/E del 31 ottobre 2008 ha chiarito che la cessione di un ramo d'azienda operante in Italia, con estinzione del cedente, avvenuta tra due soggetti esteri identificati mediante rappresentante fiscale, fa insorgere in capo al cessionario l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti Iva successivi alla data di cessione e comporta quindi il trasferimento integrale della posizione Iva nazionale, compresi i crediti d'imposta, la facoltà di chiedere il rimborso e lo status di esportatore abituale.
l'Agenzia ha chiarito gli obblighi procedurali in materia d'Iva conseguenti all'acquisizione di un ramo di azienda.

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3 nov 2008

La perizia di stima nel Concordato preventivo

Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale sono argomenti di grande attualità.
La riforma della legge fallimentare ha introdotto nuovi strumenti negoziali per la rimozione dell'insolvenza quali i nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F., e ha ridisegnato la disciplina del concordato preventivo introducendo peraltro il nuovo concetto di piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.
Il legislatore ha voluto ispirarsi al principio della salvaguardia dei valori aziendali e al salvataggio dell’impresa in crisi.
Prima di tentare un risanamento è necessario valutare che l’impresa, che non è in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, abbia concrete possibilità di eliminare le cause della difficoltà per la natura specifica della crisi e la disponibilità di risorse finanziarie adeguate al suo superamento. La filosofia del nuovo concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti è volta a soddisfare l’esigenza di una normativa che favorisca il risanamento aziendale e deflattiva del fallimento, caratterizzata dalla massima varietà delle forme e della tutela delle iniziative non fraudolente.
Esempi pratici ed analisi della migliore giurisprudenza potete trovarli su:
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