29 set 2012

Proroga dichiarazione IMU


 Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 28.9.2012
Al Consiglio dei Ministri della prossima settimana
la proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012

Al fine di assicurare ai contribuenti interessati un ragionevole periodo di tempo per l'adempimento, il Consiglio dei Ministri della prossima settimana valuterà la proposta del MEF di proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva il modello della dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.

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18 set 2012

Proroga dichiarazione concessione di beni in godimento ai soci

Slitta al 31 marzo 2013 il termine per la prima comunicazione

Il termine per la trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 31 marzo 2013.
Lo slittamento è previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che dispone un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, fissato al 15 ottobre 2012, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.it



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12 set 2012

Credito imposta ed omessa dichiarazione

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse

Il contribuente potrà ( dopo aver definito l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole) richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’istruttoria delle istanze di rimborso in questione dovrà essere finalizzata alla ricostruzione della posizione fiscale complessiva del contribuente relativamente alla annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, riscontrando la documentazione esibita dal contribuente e gli eventuali dati e notizie a disposizione dell’ufficio.

Resta salva in ogni caso la facoltà di attivare anche successivamente eventuali ulteriori specifici controlli sostanziali, al fine di verificare la spettanza del credito.

Il riconoscimento del credito, analogamente a quanto affermato in materia di IVA, potrà inoltre avvenire anche in sede di accordo di mediazione o conciliazione giudiziale.

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Gerico nuova versione

Nessun ricalcolo per i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate con il
provvedimento del Direttoredel 3 agosto ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore a seguito delle modifiche introdotte nella nuova versione di Gerico 2012 dell'1 agosto.

Le modifiche non modificano i risultati di congruità, normalità e coerenza calcolati da Gerico pertanto i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore non devono effettuare nuovamente il calcolo. 

Con il presente provvedimento sono modificate alcune specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione di alcuni studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011.

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10 set 2012

Errata competenza dei costi e compensazione in sede di adesione: Chiarimenti della C.M. 31/E/2012


  • L’iscrizione di un costo in un periodo non di competenza comporta il recupero delle maggiori imposte, degli interessi e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni da parte degli organi verificatori. 
  • C.M. 4.5.2010, n. 23/E: il contribuente può recuperare le maggiori imposte versate per effetto del recupero o mediante presentazione dell’istanza di rimborso o mediante presentazione di una dichiarazione integrativa «a favore» se ancora nei termini. 
  • C.M. 2.8.2012, n. 31/E: ai fini del recupero delle maggiori imposte versate, il contribuente, in luogo dell’ordinaria istanza di rimborso, possa richiedere in sede di adesione la compensazione tra gli importi a credito e quelli a debito vantati nei confronti dell’Erario. 
  • Sul punto anche la Corte di Cassazione, con Sentenza 10.3.2008, n. 6331.


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6 set 2012

Deducibili le perdite su crediti prescritti

La nuova norma, contenuta nel decreto sviluppo recentemente convertito in legge, stabilisce che gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo.

La prescrizione dei crediti è disciplinata dagli articoli 2934 e seguenti del Codice civile. Il termine di prescrizione ordinaria è decennale ma sono previsti termini più brevi di 5 anni, 18 mesi e 1 anno.

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Dichiarazione Imu: probabile proroga


Prorogato probabilmente a fine anno, il termine per l'invio delle dichiarazioni Imu.

Tra i motivi del rinvio i ritardi accumulati nella predisposizione del nuovo modello dichiarativo e delle relative istruzioni che dovranno chiarire alcuni dubbi sulla disciplina Imu a cominciare dal trattamento dei fabbricati rurali.

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5 set 2012

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.
Riferimenti legge 135/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012) - testo coordinato dl 95/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012 - so)

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Misure urgenti per la crescita del Paese


E’ entrata in vigore il 12 agosto 2012 la legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del Paese”.
Riferimenti: legge 134/2012 (gu n. 187 dell' 11 agosto 2012 - so) - testo coordinato dl 83/2012 (gu n. 147 del 26 giugno 2012 - so)


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Proroga dichiarazione 770


Dichiarazioni modelli 770/2012 - Differimento dei termini di presentazione

Il dpcm 26 luglio (gu n. 176 del 30 luglio 2012) ha fissato al 20 settembre 2012 il termine entro cui deve essere presentata in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati.

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Credito d'imposta ed omesse dichiarazioni


L’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito, maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo4, né chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo 30 medesimo. Ne consegue la legittimità dell’operato degli uffici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa.
Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.
Tale posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente escluso il riporto a nuovo del credito formatosi in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione.
circolare n. 34/e del 6 agosto 2012

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Accertamento con adesione


Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza 

In sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, è possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/e del 2 agosto 2012 in tema di rilievi sul criterio di competenza.

Si ritiene quindi che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità indicate nella suddetta circolare, con la quale si forniscono gli opportuni chiarimenti in merito al corretto procedimento da adottare.

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Dichiarazioni di intento


Dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 82/e del 1 agosto 2012 sono state chiarite le modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello
Si considerano tempestive le istanze di interpello presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina contenuta nel Dl 138/2011. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con

  risoluzione n. 81/e del 27 luglio 2012

I termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012.

In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011devono considerarsi validamente presentate.

Al riguardo, si segnala che laddove le istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio provvederà a revocare il precedente parere fornendo, sempre che non ostino ulteriori circostanze, la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per le singole tipologie di interpello.

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