30 set 2010

Proroga UNICO 2010

COMUNICATO STAMPA
Agenzia delle Entrate



Unico 2010 e altri adempimenti telematici
C’è tempo fino al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico


A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da questa mattina e che sta impedendo l’accesso agli utenti, si comunica che tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.
 
Link: Proroga Unico 2010 - Comunicato stampa

14 set 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010: ebook e guida scaricabili on line

Guida alla rivalutazione delle partecipazioni scaricabile on line.

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

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9 set 2010

Convegni e lezioni 2010

Convegni e lezioni 2010

Qui sotto l'elenco dei prossimi convegni, delle tavole rotonde e delle lezioni per SAF-Università Bocconi.
Crediamo molto nello studio, nella formazione e nell'approfondimento. Questa attività inoltre ci consente di confrontarci con studenti e professionisti spesso estremamente curiosi e preparati.


5 ottobre 2010

CesiProfessionale
Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale.
Operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Seminario di aggiornamento - Durata: 4 ore
Milano - Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta
Relatore: Dott. Andrea Arrigo Panato

La valutazione d’azienda
I metodi di valutazione e l’attività di due diligence

Particolarità e casi concreti

La Perizia nelle operazioni straordinarie:
Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione, LBO;
Profili civilistici e adempimenti

La Perizia nelle procedure di risanamento:
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
Profili civilistici e adempimenti

La Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010

15 ottobre 2010
ODCEC di Verbania
Marketing e comunicazione per avvocati e commercialisti
15 ottobre 2010 - Baveno
Le opportunità offerte da blog e social network: un’esperienza concreta
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


10 novembre 2010
SAF – Università Commerciale Luigi Bocconi
Scuola Alta Formazione – Bocconi
10 novembre 2010 – Milano
Lezione su: Affitto d’azienda
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


13 dicembre 2010
ODCEC di Milano
Master Class in marketing per gli studi professionale
13 dicembre 2010 • ore 11.45 – Corso Europa 11
Tavola rotonda - Deontologia, media e nuovi media:
Il caso Studio Panato: Nicola Di Molfetta (Direttore mensile TopLegal) intervista Andrea Arrigo Panato

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8 set 2010

Compensi amministratori: indeducibili per la cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha stabilito che sono indeducibili i compensi corrisposti dalle società di capitali a favore degli amministratori.

Sintesi: secondo la sentenza, in contrasto con la migliore dottrina, l'art. 62 del Tuir limiterebbe la deduzione dei compensi degli amministratori alle sole società di persone e non anche a quelle di capitali.



Continua l'accanimento contro la posizione fiscale e contributiva degli amministratori di società di capitali.

Non solo le posizioni della Corte non paiono correttamente motivate ma si vanno ad aggiungere agli effetti della manovra correttiva datata 31 maggio 2010 con cui, retroattivamente il Governo ha sostenuto la tesi dell’INPS della doppia iscrizione dei soggetti interessati: sia come soci, sia come amministratori.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 agosto 2010 n. 18702 ha analizzato l’art. 62 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003) in relazione alla deducibilità dei compensi erogati all’Amministratore Unico oppure al Consiglio di Amministrazione da parte delle società di capitali.


La suprema corte, nella sentenza citata:
  • “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone” 
  • non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”.
Tale tesi, ben più restrittiva rispetto a quella dell’Amministrazione finanziaria che mai si era sognata di sostenerla, dovrebbe riferirsi all’art 62 del TUIR in vigore prima della riforma del 2003. Si ricorda in proposito la ris. n. 158 del 27 maggio 2002.

L’attuale normativa tributaria, in particolare l’art. 95 del tuir, dovrebbe mettere al riparo i compensi successivi all’entrata in vigore della riforma.

Articolo 95 - Spese per prestazioni di lavoro.
In vigore dal 2 dicembre 2005 come modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6


1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.


2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo


51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.


3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.


4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.


6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.


La sentenza in esame è considerata errata da unanime dottrina.


I giudici, inoltre, si rifanno erroneamente ad una precedente sentenza in cui si consideravano indeducibili i compensi di un amministratore unico che era anche dipendente (cosa che non può essere. il problema non era quindi fiscale ma civilistico).


In particolare l’interpretazione dei giudici si rifà alla Cass. 24188/2006, riferita peraltro all’amministratore unico di una società di capitali:


“Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (vd. in tal senso Cass. n.1662/2000 e n.381/2001)”.


La Sentenza però fa riferimento alla normativa giuslavoristica (il medesimo soggetto non può essere contemporaneamente anninistratore unico e dipendente della medesima società), tale disciplina però non ha niente a che vedere con quella tributaria oggetto della sentenza in esame.

Rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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6 set 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

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