14 dic 2010

Redditometro rafforza gli studi di settore

L'azione combinata dei due strumenti di accertamento, studi di settore e redditometro, può costituire un evidente vantaggio per il fisco in termini di rafforzamento delle presunzioni soprattutto se accompagnate da attente analisi finanziarie.

Il contribuente, per contro, potrà far valere in sede di difesa le incongruenze tra i due strumenti ed utilizzare le risultanze di uno per contrastare e indebolire le presunzioni dell'altro.

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Redditometro: Auto, casa e indagini finanziarie

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo ad accertamenti sui redditi dei periodi 2006 e 2007 e, proprio per questi anni, spesso emergono anomalie non favorevoli ai contribuenti.

Abitazioni e automobili sono elementi che, soprattutto se acquistati a debito, incidono sulla determinazione del reddito complessivo presunto.

Il redditometro, incrociato con le risultanze degli studi di settore, servirà agli uffici finanziari per selezionare tra i contribuenti le posizioni di maggior rischio.

Nel caso di scostamenti saranno posti in essere sia accertamenti basati su dati presuntivi sia accertamenti basati su indagini finanziarie.

Ogni contribuente può, sul sito internet delle Entrate, calcolare il proprio redditometro per verificare se è in regola con le aspettative del Fisco..

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Redditometro: la capacità di spesa determinata dalla cassa

Il nuovo accertamento sintetico, voluto dal legislatore con il dl 78/2010, obbliga il contribuente a dimostrare, durante il contraddittorio preventivo con l'ufficio, che l'accertamento non riflette la propria capacità di spesa a causa della presenza di componenti finanziarie come gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi per tfr, a fondi rischi ecc.

12 dic 2010

Conferimenti in natura da bilanci e stime con fair value

Il decreto legislativo recentemente approvato modifica le misure contenute nel dlgs 142/2008, approvando nuove regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Le principali novità sono:


• il valore del conferimento in natura viene tratto dal bilancio del soggetto conferente o determinato con perizia di stima.

• Questa tecnica di valutazione del conferimento può essere utilizzata anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario.

• Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"

• Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi

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Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita

La Commissione tributaria provinciale di Milano nelle sentenze n. 388 e 389 del 5 novembre ha stabilito che la riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda in una newco e la successiva immediata cessione di azioni di quest'ultima non costituisce abuso di diritto né elusione, ma legittimo risparmio d'imposta.

Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti l'uno dall'altro, frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.


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Versamento ICI: 16 dicembre secondo acconto e saldo

Entro il 16 dicembre, i contribuenti che non hanno versato l'imposta dovuta in unica soluzione lo scorso 16 giugno, sono tenuti a versare la seconda rata, a saldo dell'Ici.

L'imposta è dovuta dai proprietari di immobili non prima casa per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto.

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Curatore fallimentare: limiti alle compensazioni fiscali

Dicembre sarà l'ultimo mese a disposizione dei curatori fallimentari per utilizzare in compensazione i crediti fiscali vantati.

Il 1° gennaio 2011 entra in vigore l'articolo 31 del decreto legge n. 78/2010 che impedisce ai curatori fallimentari di effettuare compensazioni fra debiti e crediti fiscali per le somme superiori a 1.500 euro, iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

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9 dic 2010

Regime dei minimi: guida gratuita

Condizioni d'accesso

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.

Limite all'acquisto di beni strumentali
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

Applicazione del regime: 1° gennaio 2008
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.

Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore!
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Esenzione IRAP
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.

Principio di cassa
L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Scarica la guida gratuita al regime dei minimi

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Regime dei minimi: quando conviene?

Il nuovo regime dei minimi (scarica la guida gratuita al regime dei minimi) sembra decisamente consigliato per:

  • le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
  • chi ha come clienti i privati (non viene effettuata ritenuta)
  • chi ha altri redditi potendo evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).
Non sempre le agevolazioni sbandierate dal governo sono così convenienti.
  • é vero che questi soggetti non pagheranno irap, ma è anche vero che non avendo un'organizzazione autonoma non l'avrebbero probabilmente pagata comunque.
  • Inoltre resta l'obbligo di ritenuta, costringendo quindi ad un perenne credito di imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati).
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Regime dei minimi: l'imposta sostitutiva al 20%

Il contribuente in regime di minimi ha notevoli fiscali, sia in termini di imposte sia di adempimenti:
  • E' esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva (non può però detrarre l’Iva sui costi);
  • E’ esente dall'Irap e dagli studi di settore.
  • È soggetto ad un’unica un'imposta sostitutiva del 20%.

Questi contribuenti però, volendolo, possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari.

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Regime dei minimi: deducibilità immobili e lavoro autonomo

I professionisti che hanno scelto di optare per il regime dei minimi (scarica la guida gratuita) seguono, relativamente alla deducibilità degli immobili, le norme relative ai lavoratori autonomi.

In sintesi:
  • Sono deducibili per cassa gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo acquistati negli anni 2007-2009.
  • Per gli immobili acquistati dal 2010 non è prevista alcuna deducibilità in conformità con le disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo.

Per maggiori informazioni: Guida al regime dei minimi
 

Opzione per la trasparenza fiscale per le Srl

Entro il 31.12.2010 le Srl possono esercitare l'opzione per la trasparenza tramite l'invio dell'apposito modulo in modalità telematica.

L'opzione sarà valida per tre periodi d'imposta (2010 e i due successivi) e va comunicata entro il primo dei tre esercizi sociali.

L'opzione per la trasparenza va esercitata dalla società solo previo assenso scritto di tutti i soci partecipanti tenuti ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.


Fra i vantaggi che la scelta del regime opzionale consente c'è la possibilità per il socio di compensare:
  • altri redditi d'impresa con le perdite maturate dalla società;
  • altre perdite d'impresa con i redditi imputati dalla Srl trasparente.

6 dic 2010

TRANSFER PRICING: memorandum


Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2010 definisce gli adempimenti documentali utili all’attuazione dell’art. 26 del D.L. N. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che ha introdotto la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente sottoposto a verifica documenti la corrispondenza dei prezzi di trasferimento al valore normale.

Caratteristiche del documento:
  • Il documento non può ridursi a poche pagine ma deve essere proporzionato alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
  • Le transazioni da analizzare non devono limitarsi solamente a quelle all'interno del medesimo Paese ma devono riguardare le parti correlate che sono residenti in differenti Stati. 
  • Le operazioni dovranno essere raggruppate in categorie con identiche caratteristiche sia in termini di comparabilità che di metodo di transfer price adottato.
  • È necessario inserire solo informazioni corrette e veritiere poiché, in caso contrario, si potrà incorrere in conseguenze penali e tributarie.
  • Sarà necessario procedere a un'analisi di comparabilità delle transazioni con una puntuale descrizione delle stesse e delle motivazioni della loro presenza.
  • Nell'ipotesi in cui il principio della libera concorrenza venga provato attraverso una benchmarking analysis è opportuno presentare un rapporto che spieghi e giustifichi adeguatamente l'analisi comparativa effettuata e i risultati raggiunti.
L'impresa potrà decidere se adottare la procedura o meno.
L'Italia non ha imposto un obbligo di produrre la documentazione standard sui prezzi di trasferimento prevista dal Codice di condotta. Si è limitata a incentivarne l'utilizzo dando in cambio l'opportunità di evitare le sanzioni previste dall'articolo comma 2-ter del Dlgs n. 47i/99, nel caso in cui la documentazione sia considerata:
  • Completa;
  • conforme allo standard contenuto nel provvedimento del 29 settembre scorso;
  • veritiera.
Scadenza
Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso della documentazione, il provvedimento precisa che:
  • a regime essa avviene entro i termini di dichiarazione dei redditi;
  • per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, essa è effettuata in via telematica tramite il servizio Entratel entro il 28 dicembre 2010, anche se saranno considerati validi invii tardivi, purché anteriori ad accessi, ispezioni o verifiche.
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MEMO TRANSFER PRICING

Transfer price e Modello Unico 2011

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri le bozze del modello Unico per le società di persone 2011. Nella dichiarazione entra il prospetto per comunicare il possesso della documentazione dei rapporti con le consociate estere. Occorre riportare il totale dei ricavi e dei costi derivanti da rapporti intercorsi con le società del gruppo non residenti.

Transfer price: nessuna proroga

L'invio delle comunicazioni, entro il 28 dicembre, sui prezzi di trasferimento aumenta il livello di compliance nei confronti del fisco.

La predisposizione dei documenti richiesti comporta un attento lavoro da parte delle imprese italiane, ma non mancano dubbi applicativi.



Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto ieri a Milano in occasione del convegno 'Gli oneri documentali dei prezzi di trasferimento' ha detto “non ci saranno proroghe, ma vista l'esiguità dei termini, per le aziende che invieranno documenti relativi agli anni pregressi (2006-2009) non perfettamente in regola sarà assicurata una certa elasticità valutativa”.

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Transfer price: allarme per il ritardo della circolare

La scadenza del 28 dicembre è sempre più vicina ed ancora l'Agenzia delle Entrate non ha reso noto i chiarimenti dovuti. Durante un convegno organizzato a Milano sulle nuove regole in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, Laura Zaccaria dell'Abi ha detto: 'Non si può immaginare che all'amministrazione servano mesi per esprimere la sua posizione e alle imprese poi basti un giorno per dare la propria risposta'.

4 dic 2010

IRAP: Non soggetto il professionista che usa solo l'auto e il computer

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24114 del 26 novembre 2010 ha stabilito che il commercialista che per l'attività usa solo il computer ed un'auto non è tenuto a pagare l'Irap. Per i giudici queste condizioni di esercizio dell'attività non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione in assenza di personale dipendente e/o di collaborazioni coordinate e continuative.

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