11 mag 2009

Rivalutazione di beni immobili

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/e del 6 maggio 2009 a fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina - contenuta nel decreto legge 185/2008 - della rivalutazione dei beni immobili.

Ambito oggettivo delle rivalutazioni
Possono essere effettuate solo sui beni immobili che risultano iscritti nello stato patrimoniale alla voce B. II (Immobilizzazioni materiali). I diritti di usufrutto e superficie, se considerati immobilizzazioni immateriali, non possono essere rivalutati.

Rivalutazione dell'area sottostante il fabbricato è facoltà
Se si procede alla rivalutazione anche fiscale di un fabbricato, l'analoga rivalutazione dell'area sottostante non costituisce un obbligo ma una facoltà. Non si deve, inoltre, procedere allo scorporo del 20 o del 30%.

Valore base dei terreni
Il valore base dei terreni va individuato in base alla perizia e non in misura forfettaria.

Metodi contabili per la rivalutazione
E’ consentito utilizzare più metodi contabili per la rivalutazione anche di uno stesso immobile.

Rivalutazione Cave
Per le cave è ammessa la rivalutazione come bene ammortizzabile pagando la sostitutiva del 3%.

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Lease back: per la cassazione è abuso di diritto.

Con la sentenza n.10388/09, la Cassazione boccia il lease back, ritenendo tal operazione elusiva delle norme tributarie.

Sempre la Cassazione con sentenza n. 8481/2009 sostiene che l'operazione di leaseback intragruppo integra una fattispecie elusiva e un'ipotesi di abuso di diritto, per effetto della detrazione dei canoni e della duplicazione della procedura di deduzione delle quote di ammortamento.

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La nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza, vitto e alloggio

Circolare N. 9/IR del 27 Aprile 2009 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili analizza la nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

L'argomento è stato già trattato, seppur brevemente, nel nostro primo E-book:
Affrontare la Crisi.

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Fallimento e cessione pro soluto del credito

Con la risoluzione n. 120/e del 5 maggio 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione pro soluto del credito discendente da operazioni Iva, il cedente, che si sia insinuato al passivo del fallimento prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura, conserva il diritto di emettere la nota di variazione per l'importo non soddisfatto alla chiusura del fallimento.

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