7 giu 2008

Unico 2008: scadenze prorogate

Riportiamo il testo del Decreto legge che contiene la proroga ufficiale di UNICO 2008
Art. 3. Disposizioni in materia fiscale

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.

3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 e' inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma 139.".

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Unico 2008: gerico e studi di settore

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.44/E del 30 maggio 2008, ha chiarito le modalità applicative degli studi di settore. In particolare illustra per gli studi rivisti gli interventi possibili sugli indicatori di normalità.
In caso di inefficienza dei nuovi indicatori in Gerico 2008 ci sarà la possibilità di neutralizzarne o sterilizzarne il risultato.

Unico 2008: ritenute d'acconto solo certificate

La Corte di cassazione con sentenza n. 12072 del 14 maggio 2008 ribadisce che per la detrazione delle ritenute in UNICO 2008 è necessaria la certificazione.
La severità della sentenza è poco condivisibile e penalizza quanti, professionisti, agenti, ecc.. sono soggetti al regime della ritenuta.

La normativa attuale non richiede l'allegazione alla dichiarazione dei redditi della certificazione relativa alle ritenute alla fonte. Attualmente però grava sul contribuente l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle ritenute d'acconto per tutto il periodo di decadenza del potere di accertamento da parte dell'ufficio.
Il commercialista dovrà quindi sollecitare il cliente ad effettuare tempestivamente le relative modifiche.

Unico 2008: i modelli

Riportiamo dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i modelli 2008:

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