1 lug 2013

Riconoscimento crediti imposta anche in caso di dichiarazioni omesse

In coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, la citata circolare n. 34 ha chiarito che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima.

Analoghe considerazioni sono espresse dalla citata circolare n. 34 in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

In esito a tali verifiche, qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 462, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

Scarica: circolare 21/E 2013

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