18 mag 2011

Il fisco ed il segreto bancario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10573 limita il segreto bancario: “La tutela del segreto bancario non può ostacolare l'accertamento di illeciti tributari”. 

La suprema corte sostiene che ai soli fini fiscali sono valide le ispezioni sul conto di un collaboratore dell'imprenditore anche nel caso in cui l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria è stata revocata.

Fisco: pausa d’agosto

Gli adempimenti e i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 21 agosto potranno essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 22 agosto. Si resta in attesa della pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri. 

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Decreto sviluppo: rivalutazione fiscale di partecipazioni e terreni

L'articolo 7 del decreto legge sviluppo consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2012, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione così come prevista dal decreto sviluppo consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima (la valutazione delle partecipazioni dovrà essere redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili);
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 30 giugno 2012, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Novità: possibilità di compensare
Il decreto sviluppo riapre i termini per la rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni con una importante novità che nel passato ha creato seri problemi: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione.
Infatti i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di   acquisto di   partecipazione non negoziate   nei   mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

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16 mag 2011

Unico 2011: proroga versamenti

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato previsto una proroga dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca. 

Lo stesso decreto prevede poi la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. 

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Cedolare secca: online il modello Siria

Il proprietario di un appartamento che deve registrare il contratto di locazione può optare, già da quest'anno, per la cedolare secca. Il modello da utilizzare è il Siria.

“Il contratto si registra dal proprio pc, senza bisogno di andare in ufficio
Per registrare un contratto di affitto e optare per la cedolare secca basta un click. Il metodo più veloce per sfruttare i vantaggi della tassazione piatta sugli affitti (con aliquote al 21 o al 19 per cento) si chiama Siria ed è un software semplificato che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione in rete gratuitamente www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita sezione “Software”.
Grazie a questo programma, i contribuenti possono compilare e inviare online il modello di adesione alla cedolare, registrando il contratto direttamente da casa, senza andare agli sportelli.
Su www.fiscooggi.it, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile un video che illustra tutti i passi da seguire per registrare il contratto d’affitto.”

La registrazione va fatta entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Per i contratti sottoscritti non prima dell'8 marzo vi è una scadenza speciale, il 6 giugno, anziché il 7 aprile. Slitta al 6 luglio l'acconto da pagare il 16 giugno. 

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In Gazzetta il decreto rinnovabili

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che introduce il Quarto conto energia: il nuovo regime di incentivi per il fotovoltaico.

Il decreto prevede un bonus aggiuntivo del 10% in caso di utilizzo di almeno il 60% di materiale prodotto nell'area Ue.Le aziende del settore fotovoltaico dovranno aggiornare le proprie strategie di conseguenza.

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Contabilità Iva: annotazione cumulativa per fatture fino a 300 euro


Le fatture attive e passive di importo fino a 300 euro, comprese le autofatture, potranno essere registrate, anziché singolarmente, attraverso un unico documento riepilogativo. La disposizione ha raddoppiato il precedente limite di 154 euro e ha esteso l'annotazione cumulativa anche alle fatture emesse dei concessionari/committenti in base al meccanismo dell'inversione contabile. 

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15 mag 2011

Fondo patrimoniale non sequestrabile

 Non si può sequestrare l'immobile del contribuente accusato di evasione fiscale se questo, oltre ad essere cointestato con il coniuge, rientra nel fondo patrimoniale

Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi.
Sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il sequestro preventivo è valido solo quando viene provata la disponibilità piena del bene. Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18527 dell'11 maggio 2011.
 

Scadenze16 maggio

  • Liquidazione e Versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre maggiorata dell'1%
  • Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
  • Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
  • Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
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    Compensazioni: ravvedimento e sanzioni ridotte

    Con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate modifica le proprie conclusioni sulle maxi-sanzioni previste in caso di falsi crediti e indebite compensazioni nel mod. F24.

    Il comma 18 dell’ articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi; la sanzione è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

    L’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – ancorché riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato – è quella prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.

    Tale sanzione rappresenta quindi la base su cui calcolare, eventualmente, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997, in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in caso di ravvedimento operoso del contribuente.
    Ravvedimento possibile sui crediti e compensazioni indebite: si potranno pagare le sanzioni ridotte del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. 

    14 mag 2011

    UNICO 2011: proroga dei versamenti

    COMUNICATO STAMPA

    Più tempo per i versamenti e per il 730.
    Adempimenti di agosto, stop fino al giorno 22.


    Scarica il comunicato stampa con lo schema dei versamenti unico 2011

    Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.
    Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

    Quest’anno la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

    Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011.A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

    Estate di riposo per i versamenti e gli adempimenti. Infatti, il Dpcm prevede che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.

    Non rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

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