Riteniamo opportuno Diffondiamo quanto pubblicato su www.fiscooggi.it
E’ disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e su FiscoOggi.it, la versione aggiornata a marzo 2013 della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”.
La pubblicazione presenta il quadro attuale dei numerosi benefici
fiscali che i contribuenti portatori di disabilità possono usufruire e
spiega, utilizzando un linguaggio semplice, regole e modalità da seguire
per richiedere le agevolazioni.
Questa nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative -
in particolare, la legge di stabilità per il 2013 - e dei più recenti
documenti di prassi amministrativa.
Tra le principali novità segnalate dalla guida: l’aumento delle
detrazioni Irpef riconosciute ai contribuenti con figli a carico,
l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in
leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili
con determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto
legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con
disabilità.
Nuove detrazioni IrpefLa legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) ha elevato l’importo
delle detrazioni di base spettanti per i figli a carico. Dal 1° gennaio
di quest’anno, per ogni figlio portatore di handicap si ha diritto alle
seguenti
- 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni (fino al 2012 la detrazione era pari a 1.120 euro)
- 1.350 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (era 1.020 euro, fino al periodo d’imposta 2012).
La guida spiega, inoltre, come ripartire la detrazione tra i genitori e
indica il procedimento da seguire - con la formula per il calcolo - per
determinare la detrazione Irpef effettiva.
Le agevolazioni per il settore auto
Ampio spazio della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni previste
per i mezzi di locomozione utilizzati, in via esclusiva o prevalente,
dal portatore di handicap (autovetture, motoveicoli, motocarrozzette e
altri veicoli): la detrazione per l’acquisto e la riparazione del mezzo,
l’Iva ridotta al 4%, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di
trascrizione sui passaggi di proprietà.
In questo settore la principale novità è forse rappresentata dalla
possibilità per la persona disabile di usufruire dell’aliquota Iva
agevolata anche quando l’acquisto del veicolo avviene attraverso un
contratto di leasing. Su questo argomento l’Agenzia delle Entrate ha
fornito importanti precisazioni, indicando le istruzioni che società di
leasing e acquirenti devono osservare per l’applicazione dell’aliquota
ridotta al 4% (risoluzione 66/E del 20 giugno 2012).
In particolare, è stato affermato che il beneficio può essere richiesto
solo nell’ipotesi in cui il contratto di leasing sia di tipo
“traslativo”, che contenga, quindi, una particolare clausola
contrattuale che preveda, a fine locazione, il trasferimento della
proprietà del veicolo locato al soggetto utilizzatore.
Solo in questo caso la società di leasing è autorizzata ad applicare
l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto del veicolo sia sui
canoni di locazione finanziaria.
Gli altri benefici fiscali
Nel terzo capitolo della pubblicazione sono spiegate, in dettaglio, le
regole, le modalità da seguire e la documentazione necessaria per
richiedere le altre agevolazioni. Tra queste:
- la detrazione Irpef per le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana
- la detrazione del 36% (del 50% fino al 30 giugno 2013) per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
- le agevolazioni per il sostenimento delle spese sanitarie e per
l’acquisto di mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici, cane
guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i sordi).
- L’opuscolo è completato da tre modelli di autocertificazione -
utili per la richiesta delle agevolazioni fiscali previste per
l’acquisto dei veicoli e dei sussidi tecnici e informatici - e da un
pratico prospetto riepilogativo delle varie spese agevolate.
Come tutte le pubblicazioni dell’Agenzia, la “Guida alle
agevolazioni fiscali per i disabili” è consultabile e prelevabile (in
formato pdf) dal suo sito internet, nell’apposita sezione dedicata alle
guide fiscali, e su questo sito, cliccando su “le Guide”.
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La sezione tributaria della Corte di cassazione con sentenza n. 5852 dell'8 marzo 2013 ha affermato che gli studi di settori sono applicabili anche in caso di semplice scostamento del reddito dai parametri.
Il reddito dichiarato dal contribuente nell'anno di riferimento deve però essere di gran lunga inferiore a quello degli anni passati.
Il fisco ha spiccato un accertamento ritenuto legittimo dalla Ctp, dalla Ctr e, infine, dalla Cassazione.
Il reddito fondiario derivante da immobili
non locati o non affittati sottoposti a Imu va escluso dall’imponibile Irpef.
E’ questo il succo della circolare n. 5/E, con la quale l’Agenzia delle
Entrate, d’intesa con il dipartimento delle Finanze, chiarisce la portata del
previsto effetto sostitutivo dell’Imposta municipale propria.
Nello specifico,
il nuovo tributo rimpiazza l’Irpef e le relative addizionali regionale e
comunale sui redditi fondiari derivanti dai terreni, per la componente
dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati, compresi gli immobili
concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo dal
professionista.
La sostituzione produce effetti anche sulla determinazione del
reddito complessivo e, di conseguenza, sull’ammontare delle deduzioni e delle
detrazioni a esso rapportate.
La circolare chiarisce, infine, che sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti
che hanno prodotto nell' anno solo redditi fondiari (di fabbricati e dominicali)
frutto di immobili non locati/affittati assoggettati a Imu.
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L’aumento delle detrazioni Irpef per i figli
a carico, l’estensione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in
leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni per determinate
patologie. Sono solo alcune delle novità di cui dà conto la “Guida alle
agevolazioni fiscali per i disabili”, aggiornata con le ultime disposizioni
normative - in particolare, la legge di stabilità per il 2013 - e con i più
recenti documenti di prassi amministrativa.
La pubblicazione dedica ampio
spazio agli aiuti fiscali associati ai mezzi di locomozione utilizzati, in via
esclusiva o prevalente, dal portatore di handicap (autovetture, motoveicoli,
motocarrozzette e altri veicoli).
In questo settore, la principale novità è
rappresentata – come anticipato - dalla possibilità per la persona disabile di
usufruire dell’aliquota Iva agevolata anche quando l’acquisto del veicolo
avviene attraverso un contratto di leasing. (risoluzione 66/E del 20 giugno
2012) .
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Lo scorso 14 marzo è stata presentata la
“Nota sull'andamento del mercato immobiliare nel IV trimestre del 2012”,
corredata anche dalla sintesi annua, prodotta dall’Omi, l’Osservatorio del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
L’analisi dei dati evidenzia un
calo su base annua del -24,8%; in diminuzione anche le quotazioni medie delle
abitazioni nelle 12 città con più abitanti nella seconda metà dell'anno. La
variazione percentuale del volume di compravendite per l’intero settore
immobiliare, nel quarto trimestre del 2012 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, risulta pari al -29,6% e costituisce la maggiore
contrazione registrata dal 2004.
Insieme alla Nota, sul sito dell’Agenzia delle
Entrate sono disponibili anche le quotazioni (banca data dell’Osservatorio del
mercato immobiliare), aggiornate al secondo semestre 2012, per tutti i Comuni
italiani.
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Prorogato dal 31 marzo al 15 ottobre 2013 il
termine per la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni
dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari.
Il rinvio, disposto
dall’Agenzia delle Entrate, è frutto dell’esigenza di valutare le proposte di
semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria, con particolare
riferimento al tipo di informazioni da comunicare e alle relative modalità di
trasmissione.
Ricordiamo che è stato il Dl 138/2011 a introdurre l’obbligo, per
gli imprenditori, di comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che
hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa.
Soci e familiari, per i quali
la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo da loro pagato
per il godimento dei beni d’impresa costituisce reddito diverso tassabile.
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Proroga ufficiale per la comunicazione dei beni ai soci.
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011.
L'adempimento passa dal 2 aprile (essendo il 31 marzo, data della scadenza, domenica) al prossimo 15 ottobre.
Lo ha deciso il direttore dell'agenzia delle Entrate che, con provvedimento del 25 marzo, motiva la proroga con
«l'esigenza di valutazione, da parte dell'Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.
Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria».
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Riceviamo a pubblichiamo.
L'Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delusa dal
deprecabile silenzio che è seguito al proprio ragionato appello rivolto
all'Agenzia delle Entrate di comunicare ai contribuenti le ragioni che stanno
sovrintendendo al singhiozzante rimborso delle istanze Irap presentate a
novembre 2009, si ritrova, a distanza di poco, a dover necessariamente
stigmatizzare con amarezza il comportamento di increscioso ritardo con cui la
stessa Agenzia dovrebbe procedere a rinviare l'adempimento della comunicazione
dei beni in godimento ai soci in scadenza alla fine del corrente mese.
Si precisa che tale proroga, peraltro già richiesta a gran voce da alcuni
Ordini ed associazioni di categoria, si impone, non perché i professionisti non
siano inclini a rispettare la scadenza, già prorogata più volte, ma perché, gli
stessi, non sono in grado di provvedere alla corretta esecuzione di tale nuovo
adempimento a causa della mancanza di circolari chiare su temi controversi
(finanziamenti dei soci) e dei software, non ancora pronti allo scopo.
Di fronte alla giustificata esigenza di fissare scadenze improrogabili, atte a
restituire credibilità' all'intero sistema Paese, l'UNGDCEC ben consapevole
della moltitudine di adempimenti a cui sono chiamati i commercialisti con
spirito di solidarietà e sussidiarietà, richiede, quale minimo sindacale, che
faccia da contraltare la messa in campo, per tempo, di tutti gli strumenti
necessari per adempiere a tali incombenze con la giusta coscienza e
professionalità che la natura tributaria richiede.
La mancata ufficialità della proroga a tutt'oggi è, purtroppo, da intendersi
quale ennesima espressione di scarsa sensibilità e attenzione
dell'amministrazione finanziaria verso il contribuente e il professionista che
lo assiste.
La
Giunta UNGDCEC
Roma,
25 marzo 2013
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I collegi sindacali e i revisori legali dei conti, dal 7 aprile 2010, devono conformare il loro operato alle nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 e, in particolare, osservare i principi di revisione.
Poiché l’obiettivo principale della revisione è l’acquisizione di sufficienti e appropriati elementi probativi che il bilancio sia redatto, nei suoi aspetti significativi, in conformità al quadro normativo, assume notevole importanza utilizzare correttamente tecniche di campionamento che devono tener conto del rischio caratterizzante la voce di bilancio e le singole asserzioni.
Nel presente contributo di Cesi - MySolution viene tracciata una guida operativa all’utilizzo, nelle diverse circostanze e per le diverse poste di bilancio, delle tecniche di campionamento.
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Prorogato di ulteriori tre mesi il termine di validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.
Viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell' economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Lo ha comunicato il 20 marzo a Milano il Comitato esecutivo dell’ABI.
Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie. Le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo, l’ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo.
In particolare, dal confronto avuto finora è emersa una visione comune su una serie di temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, che potranno essere inseriti nel nuovo accordo. Tra questi, l’attenuazione degli impatti di Basilea 3 sulle Pmi, il potenziamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa.
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L’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012 (convertito nella L. n. 44/2012 e che è intervenuto,
sostituendolo, sul comma 28, dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006) aveva stabilito che nel contratto di appalto scattava la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, per il versamento delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente nonché per il versamento dell’IVA. Il nuovo art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012 è intervenuto nuovamente, sostituendolo, sul contenuto dell’art. 35, comma 28 del D.L. citato (inserendo anche i nuovi commi 28-bis e 28-ter), abrogando quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 16/ 2012.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2013 è ritornata sull’argomento della responsabilità solidale nei contratti di appalto precisando, tra le altre cose, che rimangono esclusi dalla norma i contratti di appalto di forniture. Ad oggi, nonostante tale documento di prassi ministeriale, rimangono ancora dubbi interpretativi in capo agli operatori.
Scarica gratuitamente la circolare monografica
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L'ultima Denuncia redatta dalla
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI (AIDC)
L’incompatibilità della norma nazionale introdotta nell’art. 35, comma 28 ss., del D.L. 223/2006 si manifesta sotto un duplice profilo, riassumibile per eccesso e per difetto per rispetto al disposto normativo comunitario, siccome interpretato dalla Corte di giustizia.
Evidente la sproporzione tra causa (la lotta alla frode) e l’effetto (l’aggravamento ingiustificato dell’onere a carico dell’appaltatore), oltre tutto considerando la soluzione alternativa che il legislatore avrebbe potuto adottare, imponendo, nei casi di mancata attestazione della compliance, il versamento dell’imposta da parte dell’appaltatore, ampliando, così, i casi già normativamente previsti di reverse charge.
Scarica gratuitamente
SCHEDA DI ANALISI, DI APPROFONDIMENTO E DI DENUNCIA DELL’ILLEGITTIMITA’ COMUNITARIA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E DI SOLIDARIETA’ AI FINI IVA POSTI
NORMATIVAMENTE A CARICO DELL’APPALTATORE (art. 35, comma 28 e ss., D.L. 4.7.2006 n. 223)
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Con la Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in
merito agli effetti sull’Irpef e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’Imu.
L’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (soggetti al tributo comunale).
Scarica gratuitamente l'approfondimento di Cesi
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La Commissione tributaria Regionale di Bologna, sezione 9, con le sentenze n. 4, 5, 6 e 7 del 23.01.2013, ha fissato un importante principio a favore dei professionisti nell’ambito della consulenza fornita alle imprese.
In presenza di violazioni commesse da società di capitali e, in genere, da enti aventi personalità giuridica, infatti, la persona fisica non può subire le sanzioni amministrative tributarie irrogate, soprattutto se non è provato che abbia tratto benefici economici.Per l'amministrazione finanziaria la norma del 2003 non si estendeva alle persone fisiche esterne (per esempio i professionisti) agli enti con personalità giuridica (in genere società di capitali) ma solo a quelle interne (ad esempio manager e dipendenti), anche perché l'istituto del concorso non è stato abrogato.
Secondo la Commissione tributaria regionale, l'istituto del concorso, previsto dal decreto 472/97 trova un limite preciso in quanto disposto dall'articolo 7, in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Risulterebbero in base a questa interpretazione quindi escluse tutte le persone fisiche (compresi i professionisti), ove questi non abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società.
Per approfondimenti articolo del sole24ore
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