L' Imu colpirà le case sfitte e quelle date in locazione a canone
libero con aumenti rispetto all'Ici anche del 240%. Entro il 18
giugno va pagato il primo acconto.
Saldo a dicembre: il
proprietario dovrà non solo tener presente gli aumenti comunali ma dovrà anche dovrà distinguere la quota statale e quella comunale. Se a giugno sarà
sufficiente dividere per due l'importo, a dicembre si dovrà ricalcolare la
quota erariale e fare il conguaglio di quella comunale alla luce delle aliquote
decise dai sindaci.
I comuni potrebberò abbassarle dello 0,4%, ma saranno pochi
a farlo. Il meccanismo della quota statale fissa pone a carico dei municipi
ogni sconto.
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NewsLetter fiscale di StudioPanato.it
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
10/mag/2012
IMU e case in affitto
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UNICO 2012: patrimoniale per gli immobili all'estero
Il
decreto 'salva-Italia' ha previsto che l'imposta sia dovuta a partire dall'anno 2011 (quindi UNICO 2012).
Soggetti interessati: persone fisiche residenti nel territorio dello Stato proprietarie o titolari di altro diritto reale sugli immobili situati all'estero.
base imponibile: data dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti. In mancanza, si fa riferimento al valore di mercato dell'immobile rilevabile nel luogo in cui lo stesso è ubicato, ma in questo caso sono notevoli le difficoltà.
Proporzionale al possesso: La patrimoniale è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui lo stesso si è protratto.
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Soggetti interessati: persone fisiche residenti nel territorio dello Stato proprietarie o titolari di altro diritto reale sugli immobili situati all'estero.
base imponibile: data dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti. In mancanza, si fa riferimento al valore di mercato dell'immobile rilevabile nel luogo in cui lo stesso è ubicato, ma in questo caso sono notevoli le difficoltà.
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08/mag/2012
Appalti: responsabilità committente
Il committente è obbligato in solido con l'appaltatore ed eventualmente con il subappaltatore, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.
Gli obblighi sulle imposte si aggiungono a quelli contributivi. Questo tipo di responsabilità ha però una durata limitata a due anni dalla fine dell'appalto.
Inoltre il committente non è tenuto a pagare se dimostra di aver messo in atto tutte le procedure possibili per evitare l'inadempimento.
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Gli obblighi sulle imposte si aggiungono a quelli contributivi. Questo tipo di responsabilità ha però una durata limitata a due anni dalla fine dell'appalto.
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Acquisti intra-Ue, senza iscrizione Vies
La risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate
fornisce chiarimenti ad una società italiana che aveva effettuato acquisti da
una società europea senza essere iscritta al Vies.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l'Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese.
Le Entrate segnaleranno l'irregolarità dell'operazione all'altro Stato membro che potrà recuperare l'Iva non assolta.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l'Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese.
Le Entrate segnaleranno l'irregolarità dell'operazione all'altro Stato membro che potrà recuperare l'Iva non assolta.
Non trattandosi di acquisto intracomunitario alla
transazione non risulta applicabile il regime del reverse charge in Italia.
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03/mag/2012
Operazioni con soggetti residenti in Paesi “Black List”
Nel presente documento vengono commentate le disposizioni contenute nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in tema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.
Operazioni con soggetti residenti in paesi “BLACK LIST”: procedura operativa
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Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l.
Il documento è un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo dopo le novità introdotte dal decreto semplificazioni
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha redatto una nota interpretativa nella quale si esaminano le recenti trasformazioni degli assetti dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l..
Il documento fornisce un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all’attribuzione delle relative funzioni, a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, il quale si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento societario, ha introdotto la figura del sindaco unico.
Nell’ultima versione dell’assetto dei controlli, la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., è stata confermata esclusivamente in quest’ultimo tipo societario, peraltro prevendendone rilevanti modifiche.
Con questa nota interpretativa, il Consiglio nazionale prende dunque posizione sulle questioni sollevate dalla nuova versione del codice civile.
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha redatto una nota interpretativa nella quale si esaminano le recenti trasformazioni degli assetti dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l..
Il documento fornisce un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all’attribuzione delle relative funzioni, a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, il quale si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento societario, ha introdotto la figura del sindaco unico.
Nell’ultima versione dell’assetto dei controlli, la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., è stata confermata esclusivamente in quest’ultimo tipo societario, peraltro prevendendone rilevanti modifiche.
Con questa nota interpretativa, il Consiglio nazionale prende dunque posizione sulle questioni sollevate dalla nuova versione del codice civile.
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- La nota interpretativa
- Gli articoli del Sole 24 Ore e di Italia Oggi APRI ALLEGATO
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Bilancio 2011: procedura disstribuzione utili e riserve
In sede di approvazione del bilancio, l’assemblea deve decidere se distribuire l’utile dell’esercizio oppure se destinarlo a riserva. Inoltre, l’assemblea potrebbe decidere di distribuire le riserve esistenti nel patrimonio netto sia di capitali che di utili, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio.
Entrambe le situazioni (distribuzione dell’utile e delle riserve) richiedono il rispetto dei vincoli civilistici e fiscali imposti dalle norme sia da parte dei soggetti non IAS adopter che da parte dei soggetti IAS adopter.
Per questi ultimi vi potrebbero essere ulteriori vincoli che non sono stati oggetto della guida del CNDCEC liberamente scaricabile.
Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve APRI ALLEGATO
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Entrambe le situazioni (distribuzione dell’utile e delle riserve) richiedono il rispetto dei vincoli civilistici e fiscali imposti dalle norme sia da parte dei soggetti non IAS adopter che da parte dei soggetti IAS adopter.
Per questi ultimi vi potrebbero essere ulteriori vincoli che non sono stati oggetto della guida del CNDCEC liberamente scaricabile.
Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve APRI ALLEGATO
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27/apr/2012
Proroga 730
Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato.
Lo stabilisce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, che ha, inoltre, previsto la proroga dei termini per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio.
Lo scadenzario per i Caf e i sostituti d’imposta
– Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.
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26/apr/2012
Spesometro: 30 aprile o proroga?
Nonostante le numerose richieste delle categorie e le voci di proroga apparse su Italia Oggi, si avvicina, per imprese, professionisti e lavoratori autonomi, l’appuntamento annuale con lo “spesometro” (articolo 21, Dl 78/2010). Il periodo di riferimento è il 2011.
Entro lunedì il 30 aprile, infatti, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti e le vendite, le prestazioni di servizi rese e ricevute, di valore pari o superiori a 3mila euro, Iva esclusa, e con fattura obbligatoria. Stesso termine per trasmettere i dati riguardanti le operazione senza fatturazione obbligatoria, realizzate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia minima è di 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Per avere ulteriori informazioni sulle risposte date dall’Amministrazione in merito ai quesiti più frequenti, è possibile consultare gli articoli di Fiscooggi del 24 ottobre 2011, 23 dicembre 2011 e 18 gennaio 2012).
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Entro lunedì il 30 aprile, infatti, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti e le vendite, le prestazioni di servizi rese e ricevute, di valore pari o superiori a 3mila euro, Iva esclusa, e con fattura obbligatoria. Stesso termine per trasmettere i dati riguardanti le operazione senza fatturazione obbligatoria, realizzate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia minima è di 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Per avere ulteriori informazioni sulle risposte date dall’Amministrazione in merito ai quesiti più frequenti, è possibile consultare gli articoli di Fiscooggi del 24 ottobre 2011, 23 dicembre 2011 e 18 gennaio 2012).
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Tassa annuale sulle unità da diporto: come e quando pagare
La tassa sulle imbarcazioni approda in F24. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia detta le istruzioni su come e quando versare la tassa sulle unità da diporto, specificando anche come comunicare i dati che le identificano agli occhi del Fisco.
Inoltre, con la risoluzione 39/E diffusa oggi, le Entrate varano i codici tributo per pagare in tempo utile la tassa. Il modello F24 imbarca la nuova tassa
Sempre al momento del pagamento della tassa, il contribuente traccia l’identikit della barca, indicando nel modello i dati che identificano l’imbarcazione, così come tutte le informazioni necessarie all’attività di controllo dell’Agenzia.
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Inoltre, con la risoluzione 39/E diffusa oggi, le Entrate varano i codici tributo per pagare in tempo utile la tassa. Il modello F24 imbarca la nuova tassa
I contribuenti dovranno pagare la tassa utilizzando il modello “ F24 versamenti con elementi identificativi”. In particolare, il documento di prassi di oggi istituisce tre codici per consentire il pagamento della tassa con l’F24 dedicato.
All’interno del modello, nella sezione “Contribuente” occorre indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento. In quella nominata “Erario e altro”, invece, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”, mentre quello “elementi identificativi”riporta la sigla d’iscrizione dell’unità da diporto.Sempre al momento del pagamento della tassa, il contribuente traccia l’identikit della barca, indicando nel modello i dati che identificano l’imbarcazione, così come tutte le informazioni necessarie all’attività di controllo dell’Agenzia.
Il bonifico apre una corsia alternativa
- Chi non può eseguire il versamento in F24, può effettuare un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano, precisamente al Capo 8 - Capitolo 1222. A questo proposito, il percorso del bonifico segue delle coordinate ben precise:
- il codice BIC è BITAITRRENT;
- la causale del bonifico deve indicare le generalità del contribuente tenuto a pagare la tassa, l’identificativo dell’unità da diporto, cioè la sigla d’iscrizione;
- il codice tributo e il periodo cui si riferisce il versamento;
- il codice Iban, pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it, è il seguente:IT15Y0100003245348008122200.
Scadenze per pagare
- La tassa sulle imbarcazioni si riferisce al periodo 1° maggio-30 aprile dell’anno dopo e deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui la tassa è dovuta per una durata del contratto - ad esempio di locazione - inferiore al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno dopo, occorre determinarla rapportandola a giorni ed è necessario effettuare il pagamento entro il giorno prima della data d’inizio del periodo di durata del contratto.
Il Provvedimento e la Risoluzione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.
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Andrea Arrigo Panato
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