26 giu 2013

Nuova circolare reti di imprese

La disciplina civilistica del contratto di rete di imprese ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.

Le imprese della rete, infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

Ciò premesso, con la circolare che si allega vengono forniti i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete di imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica.

Allegato: Circolare Reti di Imprese


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14 giu 2013

Proroga Unico 2013

Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all’8 luglio Rinviato anche quest’anno, senza costi aggiuntivi, l’appuntamento in cassa. Maggiorazione dello 0,40% per chi sceglie di pagare tra il 9 luglio e il 20 agosto

Qui un estratto da fisco oggi.
 Aggiornata l’agenda fiscale per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ogni studio, dal relativo decreto di approvazione.
Un Dpcm di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comunicato Mef del 13 giugno) rinvia, infatti, all’8 luglio il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Bypassata, quindi, anche nel 2013, la scadenza ordinaria del 16 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, era slittata automaticamente al 17 giugno.

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10 giu 2013

Linee guida per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di vigilanza

Le Linee guida per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 suggeriscono il comportamento professionale da adottare per la corretta esecuzione dell’incarico.

Le indicazioni nel documento sono rivolte ai professionisti che rivestono l’incarico di componente di un Organismo di vigilanza (di seguito anche OdV) in un ente che abbia adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001.

Sono altresì rivolte al collegio sindacale al quale siano attribuite le funzioni dell’OdV, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. 231/2001 (introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183).

Ciascuna Linea guida è composta da “Riferimenti normativi” e da “Criteri applicativi” che forniscono ai destinatari del documento gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle relative funzioni ed è accompagnata da “Commenti” per l’analisi delle scelte adottate, nonché per la valutazione delle problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi. Per i casi in cui la funzione è attribuita al collegio sindacale sono richiamate anche le Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ultimo aggiornamento: gennaio 2012).

Quanto al collegio sindacale incaricato della funzione di OdV, le Linee guida si pongono l’obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dalla prassi in capo all’OdV con le peculiarità del collegio sindacale, declinando lo svolgimento delle attività volte alla prevenzione dei reati nell’ambito della funzione di vigilanza e delle modalità di funzionamento del collegio sindacale. Va evidenziato che le Linee guida muovono dal presupposto che l’attribuzione della funzione di OdV avviene a favore dell’intero organo di controllo e non dei singoli sindaci. Va rilevato, altresì, che le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di OdV ex d.lgs. 231/2001 sono destinate a rimanere distinte, ma coordinate fra di loro in modo da realizzare opportune sinergie e un elevato grado di efficienza operativa.

In allegato si propone un esempio di regolamento di funzionamento dell’OdV.

SCARICA: Linee guida per l’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale

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7 giu 2013

ANTIRICICLAGGIO: check list gratuita

Con l'inasprirsi delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza, è aumentato il disagio dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, preoccupati principalmente della tenuta delle misure poste in essere nei propri studi in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette: il corretto adempimento di ciascuno di tali obblighi implica la predisposizione di vere e proprie procedure interne, secondo modalità prestabilite.
Il perimetro degli adempimenti, tuttavia, ancora oggi non è circoscritto con sufficiente precisione.

La legge si limita a stabilire i criteri generali, demandando alla regolamentazione attuativa la specificazione delle modalità operative sia per ciò che concerne l'adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alla conservazione e alla registrazione dei dati. Nell'uno e nell'altro caso i regolamenti non sono mai stati emanati dalle autorità a ciò preposte. 

Ne è discesa - quanto meno sotto il profilo interpretativo - una enorme incertezza, solo parzialmente colmata dalla prassi, determinata nel caso di specie dai pareri ufficiali forniti dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi e dalle risposte del MEF ai quesiti posti dalle categorie professionali interessate.

Il cammino dei professionisti verso la compliance alla normativa antiriciclaggio è dunque lungo e irto di difficoltà, essendo reso ancora più problematico dalle istruzioni della GdF che, nel mese di marzo dello scorso anno, ha emanato una ponderosa circolare sull'argomento (la n. 83607 del 19 marzo 2012), accompagnata da una serie di allegati tra cui la "Scheda normativa e modulo operativo n. 6", documento quest'ultimo non destinato alla diffusione, ma il cui contenuto è ormai conosciuto dagli addetti ai lavori.

Alla luce della documentazione sopra descritta, IRDCEC ha individuato una check list sulla scorta della quale il professionista potrà verificare l'adozione delle misure antiriciclaggio all'interno del proprio studio. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le attività preliminari di verifica connesse agli obblighi del professionista, dei dipendenti e dei collaboratori. – 3. L’adeguata verifica della clientela. – 3.1. Gli adempimenti dei professionisti collaboratori di studio. – 3.2. Profili sanzionatori. – 4. La conservazione e la registrazione dei dati. – 4.1. Profili sanzionatori. – 5. La formazione dei dipendenti e dei collaboratori. – 6. La segnalazione di operazioni sospette. – 6.1. La codificazione di procedure ai fini della segnalazione di operazioni sospette. – 6.2. Profili sanzionatori. – 7. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. – 7.1. Profili sanzionatori.

SCARICA: Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali


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4 giu 2013

Tutte le regole per la tassazione degli atti notarili

E’ in rete l’ABC della tassazione degli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari. Da oggi è disponibile, infatti, sul sito Internet delle Entrate, la prima Guida Operativa per i contribuenti e per gli uffici dell’Agenzia sullaregistrazione degli atti notarili, redatta dalla Direzione Centrale Normativa con la collaborazione delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Obiettivo dell’iniziativa è semplificare e fornire a tutti gli operatori del settore, e naturalmente ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, e nelle diverse fasi che ne determinano la definizione, uno strumento di lavoro utile, chiaro e di semplice consultazione. Per questa ragione, la molteplicità di questioni trattate all’interno della Guida, realizzata in forma di Circolare n.18/E, sono illustrate in modo semplice e arricchite con tabelle ed esempi esplicativi.

Dal Dire al Fare semplificazione 

La Guida illustra, per la prima volta in modo sistematico e uniforme, il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti indirizzati alla tassazione degli atti notarili. In pratica, il nuovo vademecum delle Entrate passa in rassegna le diverse modalità che guidano il prelievo su tutti gli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari, illustrando la disciplina completa dell’imposta di registro e di fatto superando le numerose difficoltà interpretative emerse in materia e cumulatesi nel corso degli anni.

Regole certe e stop alle “liti” fiscali

La Guida Operativa ha un duplice effetto. Infatti, mentre sul versante della semplificazione il presente vademecum contribuisce a trasmettere un deciso impulso nel rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili sull’intero territorio nazionale, come conseguenza indiretta potrebbe determinare una significativa diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti ed i notai da un lato e l’Amministrazione finanziaria dall’altro. In questo modo, l’azione amministrativa ne risulterebbe più efficiente ed efficace, oltre che più trasparente, con l’effetto indiretto di condurre ad una significativa riduzione del contenzioso.

Occhio alla chance di rimborso della maggiore imposta versata

In particolare, tra le novità segnalate, la Guida Operativa pone in chiaro la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, qualora questa risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. Riguardo la tempistica del rimborso, il contribuente deve richiederlo entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.In questo caso il termine triennale decorrerebbe dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Aree bianche senza Iva

Inoltre, la Guida illustra la disciplina applicabile ai casi di trasferimenti o atti traslativi che hanno per oggetto le cosiddette aree bianchecioè le zone non classificate come specificamente destinabili né all’edilizia né all’esercizio dell’agricoltura. Trasferimenti questi su cui si applica l’aliquota dell’8 per cento, in pratica quella prevista per i terreni diversi da quelli agricoli. Dunque, prosegue la Guida, queste cessioni sono da considerare al di fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

La Guida Operativa in Rete 

La Circolare n.18/E, con il vademecum sull’imposta di registro, è consultabile direttamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione riservata alle “Guide fiscali”. In pratica, basta cliccare sulla voce iniziale “Guida Operativa” per accedere ai contenuti suddivisi nelle singole Parti che la compongono con i relativi paragrafi.

Scarica: la guida tassazione atti notarili

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3 giu 2013

Responsabilità Appaltatore

Le recenti modifiche normative hanno previsto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso esegua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione con la quale deve necessariamente risultare attestato che i versamenti fiscali, scaduti alla data della corresponsione del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Tale responsabilità, comunque, si deve ritenere limitata ai casi in cui in assenza dell’esibizione della documentazione, tali versamenti non sono stati effettivamente eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore.

La documentazione può validamente consistere anche in un’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Scarica:
CHECK LIST PER GLI ISCRITTI ODCEC MILANO PER IL RILASCIO DELL'ASSEVERAZIONE INERENTE ALLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO / SUBAPPALTO


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