15 mag 2011

Fondo patrimoniale non sequestrabile

 Non si può sequestrare l'immobile del contribuente accusato di evasione fiscale se questo, oltre ad essere cointestato con il coniuge, rientra nel fondo patrimoniale

Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi.
Sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il sequestro preventivo è valido solo quando viene provata la disponibilità piena del bene. Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18527 dell'11 maggio 2011.
 

Scadenze16 maggio

  • Liquidazione e Versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre maggiorata dell'1%
  • Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
  • Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
  • Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
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    Compensazioni: ravvedimento e sanzioni ridotte

    Con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate modifica le proprie conclusioni sulle maxi-sanzioni previste in caso di falsi crediti e indebite compensazioni nel mod. F24.

    Il comma 18 dell’ articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi; la sanzione è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

    L’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – ancorché riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato – è quella prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.

    Tale sanzione rappresenta quindi la base su cui calcolare, eventualmente, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997, in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in caso di ravvedimento operoso del contribuente.
    Ravvedimento possibile sui crediti e compensazioni indebite: si potranno pagare le sanzioni ridotte del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. 

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