20 mar 2013

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO - Guida gratuita



L’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012 (convertito nella L. n. 44/2012 e che è intervenuto,
sostituendolo, sul comma 28, dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006) aveva stabilito che nel contratto di appalto scattava la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, per il versamento delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente nonché per il versamento dell’IVA. Il nuovo art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012 è intervenuto nuovamente, sostituendolo, sul contenuto dell’art. 35, comma 28 del D.L. citato (inserendo anche i nuovi commi 28-bis e 28-ter), abrogando quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 16/ 2012.


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2013 è ritornata sull’argomento della responsabilità solidale nei contratti di appalto precisando, tra le altre cose, che rimangono esclusi dalla norma i contratti di appalto di forniture. Ad oggi, nonostante tale documento di prassi ministeriale, rimangono ancora dubbi interpretativi in capo agli operatori.


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