Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
Il contribuente potrà ( dopo aver definito l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole) richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L’istruttoria delle istanze di rimborso in questione dovrà essere finalizzata alla ricostruzione della posizione fiscale complessiva del contribuente relativamente alla annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, riscontrando la documentazione esibita dal contribuente e gli eventuali dati e notizie a disposizione dell’ufficio.
Resta salva in ogni caso la facoltà di attivare anche successivamente eventuali ulteriori specifici controlli sostanziali, al fine di verificare la spettanza del credito.
Il riconoscimento del credito, analogamente a quanto affermato in materia di IVA, potrà inoltre avvenire anche in sede di accordo di mediazione o conciliazione giudiziale.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
12 set 2012
Gerico nuova versione
Nessun ricalcolo per i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore
L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del Direttoredel 3 agosto ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore a seguito delle modifiche introdotte nella nuova versione di Gerico 2012 dell'1 agosto.
Le modifiche non modificano i risultati di congruità, normalità e coerenza calcolati da Gerico pertanto i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore non devono effettuare nuovamente il calcolo.
Con il presente provvedimento sono modificate alcune specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione di alcuni studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011.
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L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del Direttoredel 3 agosto ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore a seguito delle modifiche introdotte nella nuova versione di Gerico 2012 dell'1 agosto.
Le modifiche non modificano i risultati di congruità, normalità e coerenza calcolati da Gerico pertanto i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore non devono effettuare nuovamente il calcolo.
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