29 ago 2007

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

Dal 1° settembre tutti i lavoratori di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con foto e generalità del lavoratore, e ragione sociale del datore di lavoro. In caso di inadempienza è prevista una sanzione da 50 a 300 euro a carico del lavoratore inadempiente, e da 100 a 500 euro, moltiplicato per ogni addetto interessato, per i datori di lavoro.


Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Articolo 6
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera dì riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

Lavoro nero: sospensione dell' attività dell'azienda

Sono in vigore dal 25 agosto le misure contro il lavoro nero contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2007. La legge dispone l’estensione a tutti i settori produttivi di alcune misure contro il lavoro irregolare, che erano in vigore nel settore edile. Fra di esse, la sospensione dell’attività in caso di impiego di lavoratori “in nero” o di gravi irregolarità in materia di orario di lavoro e di sicurezza.
Il rischio di sospensione dell'attività dell'azienda si verifica in tre casi:

  • impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori;
  • in caso di superamento reiterato dei tempi di lavoro consentiti o se non si permette al lavoratore di godere dei riposi giornalieri o di quello settimanale;
  • infine in caso di reiterata violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Con lettera circolare del 22 agosto 2007 il Ministero fornisce i primi importanti chiarimenti sul nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 5 della L. n. 123/2007.

Il Mnistero del lavoro nella lettera circolare n. 10797 ha chiarito che la chiusura temporanea dell'attività è prevista solo nei casi più gravi di violazioni alla sicurezza, e il requisito della reiterazione va inteso come recidiva aggravata, cioè ripetizione di una violazione di pari indole nei cinque anni precedenti.

Lettera circolare (formato .pdf 1,72 Mb)

Elenco clienti-fornitori: semplificazione

Grazie alle semplificazioni operate dalla legge 127/2007 sono escluse dall’adempimento le imprese in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni.

Persone fisiche, redditometro e nuovi controlli

la circolare n. 49 dell'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di applicazione del redditometro da parte degli uffici fiscali. Sotto la lente del fisco i beni di lusso della famiglia: auto, barche ed immobili.

Iva e auto, rimborsi entro il 20 settembre

Il prossimo 20 settembre è la scadenza per presentare l'istanza di rimborso telematica per richiedere il rimborso Iva sugli acquisti di auto e spese accessorie effettuati fino al 13 settembre 2006.

Il Governo ha fissato al 40% la percentuale forfetaria di detrazione da utilizzare per calcolare il credito spettante. Il contribuente potrà optare per il metodo analitico dimostrando una quota più elevata di utilizzo aziendale del mezzo mediante un contenzioso con il fisco.

Auto aziendali: deducibilità, cambia nuovamente la tassazione

Il Dl 81/2007 ha attenuato il regime fiscale delle auto aziendali.

E' stata ripristinata la deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali (deduzione al 20% per il 2006, poi a regime al 40%).

Per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, la deduzione è al 65%, elevata a regime al 90%.

Superforfettone per lavoratori autonomi

E' allo studio del Fisco il 'superforfettone', un tributo che nelle intenzioni del Ministero dell’Economia dovrebbe sostituire Irpef, Ires, Irap e Iva.
Si tratterebbe di una 'imposta di esistenza' sul reddito dei lavoratori autonomi che dovrebbe ridurre i calcoli per la determinazione degli imponibili e i costi degli adempimenti fiscali e contabili.

Antiriciclaggio: 12 mesi per la registrazione in archivio

L'Uic ( www.uic.it ), con la risposta n. 28 del 26 luglio 2007, precisa che i tributaristi e ced potranno identificare e registrare in archivio unico entro il 25 maggio 2008 i clienti acquisiti prima del 25 maggio 2007.

Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il Garante ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° luglio 2007 sino al 30 giugno 2008.

I sette provvedimenti pubblicati in G.U. n. 196 del 24 agosto 2007, S.O. n. 186 riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e le vita sessuale, le associazioni e fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l'elaborazione dati e da altre attività private, gli investigatori privati e i dati di carattere giudiziario.

Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.


Scarica le guide alla privacy

3 ago 2007

Buone vacanze!

Buone vacanze!
Il nostro blog tornerà ad essere aggiornato ai primi di settembre.
Per restare aggiornati vi suggeriamo di visitare lo scadenziario che trovate su www.studiopanato.it e di visitare il sito www.agenziaentrate.it
A settembre riprenderemo con uno speciale sulle auto aziendali e le ultime novità fiscali! Iscrivetevi alla nostra newsletter per restare aggiornati.

Studi di settore: indicatori di normalità economica

Approvato, in via definitiva, il dl 81/07. Gli indicatori di normalità vengono considerati presunzioni semplici e i controlli per i non allineati non saranno più automatici.

2 ago 2007

Versamenti, scadenze e proroghe d'agosto

Pubblicato l'articolo unico del DPCM che dispone la proroga delle principali scadenze fiscali.
Confermata invece la scadenza dell'8 agosto per i contribuenti interessati dagli studi di settore che devono effettuare i pagamenti di Unico 2007 con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
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