7 gen 2013

Accertamento con adesione: guida on line


Poche parole e tanta concretezza nel mini vademecum on line dedicato al più popolare degli strumenti deflativi del contenzioso. 

Immediata la percezione dei vantaggi reciproci
Il procedimento dell’accertamento con adesione, lo strumento che consente al contribuente colto in errore di instaurare un dialogo con il Fisco per concordare l’importo delle maggiori imposte da pagare, evitando inutili contenziosi, è un’opportunità da valutare attentamente per i benefici che può portare a entrambe le parti in gioco. 

Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, si tratta di ottenere un incasso certo, mentre per il contribuente è previsto il vantaggio di uno sconto molto forte sulle sanzioni e sulle eventuali conseguenze penali.

Tenendo conto delle chance offerte dal più noto tra gli strumenti deflativi del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una semplice brochure virtuale: in una sola pagina tutti gli step della procedura e quanto di buono ricava chi la sceglie. 


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Istanza rimborso irap

Dopo l’approvazione del modello , arriva anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, utilizzabile per la compilazione e la trasmissione dell’istanza di rimborso dell’Ires e dell’Irpef versate in più a causa della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilata.

La norma (articolo 2, comma 1-quater, del Dl 201/2011) prevede il recupero del tributo anche per gli anni precedenti, se ancora in tempo con la relativa richiesta di rimborso.

L’istanza deve essere inviata esclusivamente attraverso il canale informatico, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari incaricati.

La trasmissione può avvenire anche utilizzando l’applicazione messa ora a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, cioè, il software “RimborsoIrapSpesePersonale”.

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6 gen 2013

Rivalutazione fiscale quote 2013

 La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni. 

Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
  1. al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
  2. al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
  3. ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
Entro lo stesso termine del 30.06.2013 deve essere redatta e giurata la perizia ed effettuato il pagamento che può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3%, da effettuarsi rispettivamente entro il 30.06.2013, il 30.06.2014 e il 30.06.2015.

La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria. 

Dettaglio normativo: 

Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.
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4 gen 2013

IVA - Cambia la numerazione delle fatture

A seguito del recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, viene previsto che dal 2013 la fattura debba contenere “il numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non sembra chiaro cosa si debba intendere con tale dizione. Due le possibili interpretazioni:
  • la prima prevederebbe l'adozione di una numerazione progressiva senza l'azzeramento previsto alla fine di ogni anno solare;
  • la seconda prevederebbe l’azzeramento della numerazione al termine di ogni anno solare apponendo accanto al numero di fattura l'anno di emissione della stessa. 
In attesa di un interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate fra gli addetti ai lavori l’interpretazione preferita sarebbe la seconda: apposizione, accanto al numero, dell'anno di emissione della fattura.
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