24 dic 2013

Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale

I nostri più sinceri auguri di Natale, accompagnati da una piccola riflessione per un 2014 ricco di sfide ma anche curioso e capace di farci ritrovare nuovi punti di vista per ridisegnare la nostra impresa o la nostra professione: Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale

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1 dic 2013

ACCONTI IRES E IRAP: aliquote e scadenza

INCREMENTI DEGLI ACCONTI IRES E IRAP

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2013 e che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, avente ad oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, ha incrementato al 128,5 per cento l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
 

A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.
 

Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.
 

Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.


Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP


Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.


Vai al comunicato stampa: Comunicato Stampa N° 236 del 30 novembre 2013

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20 ott 2013

Speciale legge di Stabilità 2014 - sintesi dei provvedimenti

la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:
  • 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,5 miliardi alle imprese;
  • 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;
  • 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale
Vai alle sintesi approfondite dei principali provvedimenti


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26 set 2013

Il bonus arredi

Il bonus arredi (dalla newsletter dell'Agenzia Entrate)

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E  del 18 settembre 2013 - si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza 
  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. 
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.



Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
  • la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Il contribuente deve conservare, inoltre:
  • la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.




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5 set 2013

Guida alla Start-up innovativa


Normativa di riferimento: Articolo 25 ( “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”) del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 121), modificato dal Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76 art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99)

Requisiti

  • e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  • a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
  • non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; 
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 

Pubblicità

Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: 

  • a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • c) oggetto sociale;
  • d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
  • e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; 
  • f) elenco delle societa' partecipate;
  • g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
  • i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 
Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.


Vantaggi

Art. 26
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo.

L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Nelle start-up innovative costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Art. 27
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Art. 27 bis
Il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Art. 28 (le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione)
Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'.

Art. 29
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

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5 lug 2013

Cartelle esattoriali notificate via PEC

Notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). 

I primi a riceverle ai propri indirizzi email, in via sperimentale, saranno le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica. Gli indirizzi email PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella di Posta Elettronica Certificata per rimanere sempre aggiornati.

Tale modalità di notifica permetterà di ridurre l’uso della carta e della stampa con benefici per l’ambiente e risparmio dei costi.

Cos’è la PEC
La Posta Elettronica Certificata è un mezzo di comunicazione che consente di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi. L’invio di un messaggio con la PEC è equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie a cui si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione.
Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati. 

Ulteriori informazioni sulla PEC possono essere reperite sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.digitpa.gov.it.


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4 lug 2013

Equitalia commenta le novità sulla riscossione

Segnaliamo l'importante nota del 1° luglio 2013 in cui Equitalia illustra gli effetti delle novità introdotte relativamente alla riscossione dal D.L. n. 69/2013, (Decreto del fare).

SINTESI
Entra subito in vigore la norma secondo cui la decadenza dalla rateazione si ha solo dopo il mancato pagamento di ben otto rate anche non consecutive
Invece per ottenere la dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo in 120 rate bisognerà attendere l'emanazone dell'apposito decreto attuativo.

La Nota di Equitalia approfondisce in particolare le modifiche apportate dal decreto del fare sulle disposizioni riguardanti:
  • la riscossione mediante ruolo (art. 52) 
  • la gestione delle entrate tributarie patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 53)

Documenti ed approfondimenti da scaricare

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1 lug 2013

Riconoscimento crediti imposta anche in caso di dichiarazioni omesse

In coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, la citata circolare n. 34 ha chiarito che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima.

Analoghe considerazioni sono espresse dalla citata circolare n. 34 in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

In esito a tali verifiche, qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 462, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

Scarica: circolare 21/E 2013

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26 giu 2013

Nuova circolare reti di imprese

La disciplina civilistica del contratto di rete di imprese ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.

Le imprese della rete, infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

Ciò premesso, con la circolare che si allega vengono forniti i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete di imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica.

Allegato: Circolare Reti di Imprese


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14 giu 2013

Proroga Unico 2013

Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all’8 luglio Rinviato anche quest’anno, senza costi aggiuntivi, l’appuntamento in cassa. Maggiorazione dello 0,40% per chi sceglie di pagare tra il 9 luglio e il 20 agosto

Qui un estratto da fisco oggi.
 Aggiornata l’agenda fiscale per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ogni studio, dal relativo decreto di approvazione.
Un Dpcm di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comunicato Mef del 13 giugno) rinvia, infatti, all’8 luglio il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Bypassata, quindi, anche nel 2013, la scadenza ordinaria del 16 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, era slittata automaticamente al 17 giugno.

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10 giu 2013

Linee guida per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di vigilanza

Le Linee guida per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 suggeriscono il comportamento professionale da adottare per la corretta esecuzione dell’incarico.

Le indicazioni nel documento sono rivolte ai professionisti che rivestono l’incarico di componente di un Organismo di vigilanza (di seguito anche OdV) in un ente che abbia adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001.

Sono altresì rivolte al collegio sindacale al quale siano attribuite le funzioni dell’OdV, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. 231/2001 (introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183).

Ciascuna Linea guida è composta da “Riferimenti normativi” e da “Criteri applicativi” che forniscono ai destinatari del documento gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle relative funzioni ed è accompagnata da “Commenti” per l’analisi delle scelte adottate, nonché per la valutazione delle problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi. Per i casi in cui la funzione è attribuita al collegio sindacale sono richiamate anche le Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ultimo aggiornamento: gennaio 2012).

Quanto al collegio sindacale incaricato della funzione di OdV, le Linee guida si pongono l’obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dalla prassi in capo all’OdV con le peculiarità del collegio sindacale, declinando lo svolgimento delle attività volte alla prevenzione dei reati nell’ambito della funzione di vigilanza e delle modalità di funzionamento del collegio sindacale. Va evidenziato che le Linee guida muovono dal presupposto che l’attribuzione della funzione di OdV avviene a favore dell’intero organo di controllo e non dei singoli sindaci. Va rilevato, altresì, che le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di OdV ex d.lgs. 231/2001 sono destinate a rimanere distinte, ma coordinate fra di loro in modo da realizzare opportune sinergie e un elevato grado di efficienza operativa.

In allegato si propone un esempio di regolamento di funzionamento dell’OdV.

SCARICA: Linee guida per l’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale

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7 giu 2013

ANTIRICICLAGGIO: check list gratuita

Con l'inasprirsi delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza, è aumentato il disagio dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, preoccupati principalmente della tenuta delle misure poste in essere nei propri studi in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette: il corretto adempimento di ciascuno di tali obblighi implica la predisposizione di vere e proprie procedure interne, secondo modalità prestabilite.
Il perimetro degli adempimenti, tuttavia, ancora oggi non è circoscritto con sufficiente precisione.

La legge si limita a stabilire i criteri generali, demandando alla regolamentazione attuativa la specificazione delle modalità operative sia per ciò che concerne l'adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alla conservazione e alla registrazione dei dati. Nell'uno e nell'altro caso i regolamenti non sono mai stati emanati dalle autorità a ciò preposte. 

Ne è discesa - quanto meno sotto il profilo interpretativo - una enorme incertezza, solo parzialmente colmata dalla prassi, determinata nel caso di specie dai pareri ufficiali forniti dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi e dalle risposte del MEF ai quesiti posti dalle categorie professionali interessate.

Il cammino dei professionisti verso la compliance alla normativa antiriciclaggio è dunque lungo e irto di difficoltà, essendo reso ancora più problematico dalle istruzioni della GdF che, nel mese di marzo dello scorso anno, ha emanato una ponderosa circolare sull'argomento (la n. 83607 del 19 marzo 2012), accompagnata da una serie di allegati tra cui la "Scheda normativa e modulo operativo n. 6", documento quest'ultimo non destinato alla diffusione, ma il cui contenuto è ormai conosciuto dagli addetti ai lavori.

Alla luce della documentazione sopra descritta, IRDCEC ha individuato una check list sulla scorta della quale il professionista potrà verificare l'adozione delle misure antiriciclaggio all'interno del proprio studio. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le attività preliminari di verifica connesse agli obblighi del professionista, dei dipendenti e dei collaboratori. – 3. L’adeguata verifica della clientela. – 3.1. Gli adempimenti dei professionisti collaboratori di studio. – 3.2. Profili sanzionatori. – 4. La conservazione e la registrazione dei dati. – 4.1. Profili sanzionatori. – 5. La formazione dei dipendenti e dei collaboratori. – 6. La segnalazione di operazioni sospette. – 6.1. La codificazione di procedure ai fini della segnalazione di operazioni sospette. – 6.2. Profili sanzionatori. – 7. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. – 7.1. Profili sanzionatori.

SCARICA: Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali


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4 giu 2013

Tutte le regole per la tassazione degli atti notarili

E’ in rete l’ABC della tassazione degli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari. Da oggi è disponibile, infatti, sul sito Internet delle Entrate, la prima Guida Operativa per i contribuenti e per gli uffici dell’Agenzia sullaregistrazione degli atti notarili, redatta dalla Direzione Centrale Normativa con la collaborazione delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Obiettivo dell’iniziativa è semplificare e fornire a tutti gli operatori del settore, e naturalmente ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, e nelle diverse fasi che ne determinano la definizione, uno strumento di lavoro utile, chiaro e di semplice consultazione. Per questa ragione, la molteplicità di questioni trattate all’interno della Guida, realizzata in forma di Circolare n.18/E, sono illustrate in modo semplice e arricchite con tabelle ed esempi esplicativi.

Dal Dire al Fare semplificazione 

La Guida illustra, per la prima volta in modo sistematico e uniforme, il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti indirizzati alla tassazione degli atti notarili. In pratica, il nuovo vademecum delle Entrate passa in rassegna le diverse modalità che guidano il prelievo su tutti gli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari, illustrando la disciplina completa dell’imposta di registro e di fatto superando le numerose difficoltà interpretative emerse in materia e cumulatesi nel corso degli anni.

Regole certe e stop alle “liti” fiscali

La Guida Operativa ha un duplice effetto. Infatti, mentre sul versante della semplificazione il presente vademecum contribuisce a trasmettere un deciso impulso nel rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili sull’intero territorio nazionale, come conseguenza indiretta potrebbe determinare una significativa diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti ed i notai da un lato e l’Amministrazione finanziaria dall’altro. In questo modo, l’azione amministrativa ne risulterebbe più efficiente ed efficace, oltre che più trasparente, con l’effetto indiretto di condurre ad una significativa riduzione del contenzioso.

Occhio alla chance di rimborso della maggiore imposta versata

In particolare, tra le novità segnalate, la Guida Operativa pone in chiaro la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, qualora questa risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. Riguardo la tempistica del rimborso, il contribuente deve richiederlo entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.In questo caso il termine triennale decorrerebbe dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Aree bianche senza Iva

Inoltre, la Guida illustra la disciplina applicabile ai casi di trasferimenti o atti traslativi che hanno per oggetto le cosiddette aree bianchecioè le zone non classificate come specificamente destinabili né all’edilizia né all’esercizio dell’agricoltura. Trasferimenti questi su cui si applica l’aliquota dell’8 per cento, in pratica quella prevista per i terreni diversi da quelli agricoli. Dunque, prosegue la Guida, queste cessioni sono da considerare al di fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

La Guida Operativa in Rete 

La Circolare n.18/E, con il vademecum sull’imposta di registro, è consultabile direttamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione riservata alle “Guide fiscali”. In pratica, basta cliccare sulla voce iniziale “Guida Operativa” per accedere ai contenuti suddivisi nelle singole Parti che la compongono con i relativi paragrafi.

Scarica: la guida tassazione atti notarili

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3 giu 2013

Responsabilità Appaltatore

Le recenti modifiche normative hanno previsto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso esegua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione con la quale deve necessariamente risultare attestato che i versamenti fiscali, scaduti alla data della corresponsione del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Tale responsabilità, comunque, si deve ritenere limitata ai casi in cui in assenza dell’esibizione della documentazione, tali versamenti non sono stati effettivamente eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore.

La documentazione può validamente consistere anche in un’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Scarica:
CHECK LIST PER GLI ISCRITTI ODCEC MILANO PER IL RILASCIO DELL'ASSEVERAZIONE INERENTE ALLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO / SUBAPPALTO


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31 mag 2013

UNICO: PROROGA VERSAMENTI

Proroga UNICO 2013 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Proroga 730.
Nel rispondere all’interrogazione parlamentare n. 5-00189, è stato reso noto che è all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento  “di contenuto analogo a quello degli anni scorsi”, contenente la proroga dal 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica) all’8 luglio 2013 del termine per il versamento, senza interessi, delle imposte derivanti dai modelli UNICO 2013 (anche unificati) e IRAP 2013.
Sembra quindi slittare al 20 agosto 2013 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Il differimento interessa, sembra ma è ragionevole visto il ritardo con cui sono stati resi disponibili i nuovi modelli, esclusivamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Sempre di ieri il comunicato stampa che ufficializza la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Proroga Dichiarazione 730

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In corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Dpcm che fa slittare al 10 giugno 2013 la scadenza per la consegna dei modelli ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale

C’è tempo fino a lunedì 10 giugno per presentare il modello 730/2013 (redditi 2012) ai Caf e ai professionisti abilitati.

Slittano conseguentemente anche i termini entro cui i soggetti che prestano assistenza fiscale dovranno assolvere gli adempimenti successivi: per loro, previsto il rinvio di una settimana, dal 17 al 24 giugno, per consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Proroga, infine, anche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli predisposti e del relativo risultato contabile, che avrà come data limite l’8 luglio e non più il 30 giugno.

I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2013 sono stati fissati da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 maggio 2013, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
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15 mag 2013

Guida riforma del lavoro Fornero


Il 22 aprile è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una circolare in cui sono racchiusi gli orientamenti interpretativi condivisi con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, stabiliti in occasione dell’incontro del 7 e 8 febbraio 2013.

Vista la confusione in materia riteniamo utile allegare la circolare.



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Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico


Il diritto di superficie è un istituto giuridico funzionale al conseguimento di molteplici obiettivi economico-aziendali.

L’assenza nel modello di bilancio nazionale di un approccio organico su questa tematica ha favorito l’adozione di comportamenti contabili non uniformi, in larga parte ispirati alle disposizioni di matrice fiscale. 

La prassi – constatata la crescente diffusione dell’operazione nel contesto imprenditoriale italiano – ha avvertito l’esigenza di poter fruire di linee guida in grado di colmare le attuali lacune regolamentari. Più nel dettaglio, il progetto persegue l’obiettivo di definire delle disposizioni in materia contabile per la superficie coerenti con i postulati cardine del modello di bilancio nazionale e tali da assicurare una coerente rappresentazione tra concedente (nudo proprietario) e superficiario (concessionario).

Il Documento è incentrato sulla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie, distinguendo tra tempo determinato e tempo indeterminato. Il contributo, tuttavia, non affronta il trattamento contabile della proprietà superficiaria e dell’eventuale cessione del diritto di superficie da parte del concessionario. Esula, inoltre, dalle finalità dell’elaborato l’analisi delle varie clausole che possono essere apposte al contratto, quali, ad esempio, la devoluzione gratuita della costruzione e l’obbligo di bonifica del suolo in capo al superficiario.

La trattazione dei profili bilancistici della superficie è preceduta da un sintetico richiamo alla pertinente normativa civilistica, utile ai fini della comprensione delle soluzioni descritte nei paragrafi successivi.

Si precisa che le indicazioni fornite sono applicabili in linea generale anche nell’ipotesi di concessione del diritto di superficie su immobili diversi dai terreni.

Sommario: 1. Breve inquadramento normativo. – 2. La costituzione del diritto di superficie a tempo indeterminato. – 2.1. Rappresentazione in bilancio per il concedente. – 2.2. Rappresentazione in bilancio per il superficiario. – 3. La costituzione del diritto di superficie a tempo determinato. – 3.1. Rappresentazione in bilancio per il concedente. – 3.2. Rappresentazione in bilancio per il superficiario.

SCARICA Documento n. 16 - Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico


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13 mag 2013

Finanziamenti soci postergati


Il documento dell' IRDCEC analizza il fenomeno dei finanziamenti da parte dei soci nelle società di capitali, muovendo dall'analisi dell’art.2467 c.c..

I profili di maggiore criticità riguardano in primis le condizioni di applicazione oggettiva del suddetto principio di postergazione

Il documento fa riferimento alle principali pronunce giurisprudenziali in materia, nonché alle best practices e agli orientamenti dottrinali più diffusi in campo internazionale.

In ultimo, il lavoro si sofferma sul trattamento contabile e sulla corretta imputazione in bilancio dei finanziamenti effettuati dai soci, esaminando i principi contabili e una recente pronuncia giurisprudenziale, evidenziando la necessità di un approccio tipologico e sottolineando l’importanza di un’adeguata esposizione in bilancio di tali poste.

SCARICA Documento n. 17 - Profili di criticità nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla s.r.l. e finanziamenti “indiretti”


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7 mag 2013

GUIDA CNDCEC al bilancio PMI


La redazione del bilancio semplificato è un tema assai sentito dalle piccole società e dai professionisti che spesso rappresentano un punto di riferimento importante per tali realtà.
Le imprese di minori dimensioni costituiscono la principale forza economico‐produttiva a livello
nazionale ed europeo.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – grazie anche al supporto della Commissione “Norme e principi contabili” ‐ ha deciso di sintetizzare le principali indicazioni in merito e fornire alcune interpretazioni delle principali problematiche.


SCARICA LA GUIDA alla redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità 



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