29 ott 2012

Responsabilità solidale appaltatori


Articolo inviato a LeggiOggi
La normativa sulla responsabilità solidale dell’appaltatore ha effetti importanti sul sistema dei rischi di impresa. Amministratori e Sindaci dovranno tenerne conto sia adottando procedure adeguate, sia evidenziando eventuali fondi rischi in bilancio.
Ricordiamo oltre ai rischi legali (da non sottovalutare) anche i rischi derivanti dall’interruzione del servizio. Appare evidente che se si sospendono i pagamenti al fornitore non in regola difficilmente questo potrà eseguire il contratto con tutti i rischi connessi anche per l’appaltatore.


Riferimenti normativi
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Sintesi del provvedimento
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovano applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve indicare:
  • - il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • - il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • - gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • - contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

27 ott 2012

Online il nuovo servizio di consultazione delle informazioni e della validità delle partite Iva

Un nuovo servizio di consultazione, disponibile sul sito dell'Agenzia rende immediata e semplice la verifica dei dati di una partita Iva nazionale e la validità della stessa. Il controllo consente di conoscere il nome e cognome, se persona fisica, o denominazione in caso di Società e la data di inizio attività. 

Fra le altre informazioni: se è attiva, sospesa o cessata e le eventuali sospensioni temporali. Con l'accesso ai dati delle partite Iva l'Agenzia intende agevolare ed accelerare lo scambio d'informazioni in ambito commerciale e contrastare il fenomeno delle frodi. 

Questo servizio si aggiunge ed integra quello relativo alle partite Iva dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie e quello per il controllo della validità del codice fiscale, servizi già disponibili sul nostro sito internet.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

22 ott 2012

Convegno genova: perizie di stima


Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.

Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro

Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.

Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

19 ott 2012

Regime iva per cassa


Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva percassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per chi sceglierà il nuovo regime, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata. Il momento di effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

L'evidente vantaggio rispetto ai soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi, dal 1°gennaio 2013 opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Il nuovo regime contabile dell'Iva per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.
In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Ricorso studi di settore


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17840 del 17 ottobre 2012, ha affermato che il fisco è tenuto a presentare ulteriori elementi di supporto per la sua pretesa.

Illegittimo quindi l'accertamento da studi di settore basato solo sullo scostamento dei ricavi dallo standard.

Per la Corte il mero scostamento non può giustificare il metodo induttivo che l'Amministrazione può usare a patto che ci siano ulteriori elementi contro il contribuente.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Auto aziendali: deducibilità ridotta al 20%


In base al DDL stabilità dal 2013 l’importo deducibile riferito alle auto aziendali si dimezza: dal 40% passa al 20%.

Il provvedimento va ad aggravare la precedente riduzione introdotta dalla legge Fornero che, dunque, non troverà applicazione.

Confermata, invece, la deduzione al 70% in luogo dell'attuale 90%, prevista sempre dal 2013, per le vetture assegnate in 'benefit' ai dipendenti. Il tutto salvo modifiche dell'ultima ora.

Resta fermo a 18.076 euro il limite previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

15 ott 2012

Responsabilità solidale dell’appaltatore


La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. 

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. 

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
Related Posts with Thumbnails