14 gen 2009

Perdite su crediti: deducibilità

L'Associazione italiana dottori commercialisti ha presentato la norma di comportamento n. 172.
La norma fa chiarezza sulla
deducibilità delle perdite su crediti.
Nel caso di fallimento il periodo d'imposta di competenza della perdita non è necessariamente quello in cui ha inizio la procedura concorsuale. L'Adc ritiene che un corretto comportamento tenuto in sede di redazione di bilancio abbia anche valenza fiscale.

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IRAP e decreto anti crisi: deducibilità Irap da Irpef e Ires

In base al decreto legge n. 185/2008 a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 diventa deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires il 10% dell’ IRAP relativa al costo per il personale dipendente, al netto del cuneo fiscale, e alla quota imponibile, per i soggetti che non possono dedurli, degli interessi passivi e degli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

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Irap: soggetto anche il professionista con un solo collaboratore

La sentenza n. 29146 depositata l'11 dicembre 2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che basta anche un solo collaboratore per giustificare il prelievo Irap.

Ad avviso della Corte, ricorre il requisito della autonoma organizzazione al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
  • che lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta dare la prova dell’assenza delle condizioni elencate.

Per la Suprema corte, inoltre:

  • il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o Vap tassabile) esige un “contesto organizzativo autonomo” quale “struttura di supporto” (ad esempio, dipendenti, segretaria, collaboratori, studio personale attrezzato, eccetera, che sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” alla produttività propria dell’“auto organizzazione” del lavoro personale)
  • restano esclusi dal raggio di azione dell’Irap quei fattori di produzione trascurabili e marginali che - secondo il comune sentire - appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo (come libri, cellulare-fax, mezzo personale di trasporto, computer, abitazione-studio, eccetera)
  • è compito di ogni giudice di merito valutare caso per caso il requisito dell’autonoma organizzazione, con un mero accertamento di fatto, al tendenziale fine di individuare l’“eventuale surplus” che crea valore aggiunto rispetto alla sola attività intellettuale.

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