7 feb 2008

Finanziaria 2008: comprare casa e responsabilità solidale IVA

Tra le novità della Finanziaria 2008 c'è la responsabilità solidale degli acquirenti di immobili, con l' impresa venditrice, per il pagamento dell'Iva non versata e per le relative sanzioni.

Una norma decisamente da non sottovalutare per chi ha intenzione di comprare casa.

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Finanziaria 2008 : estromissinone dell’immobile strumentale dall’impresa individuale

L’art. 1, comma 37, della nuova legge Finanziaria reintroduce, in termini pressoché identici a quelli della legge n. 448/2001, la possibilità di estromettere dall’impresa individuale, a determinate condizioni, l’immobile strumentale.

L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, coni criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Finanziaria 2008 : operazioni straordinarie ed affrancamento

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio con il pagamento di un'imposta sostitutiva.

La Finanziaria 2008 da la possibilità, nell'ambito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni, materiali e immateriali, "acquisite", applicando un'imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap.

Finanziaria 2008: rivalutazione partecipazioni mediante perizia

La finanziaria 2008 ha riaperto i termini per la rivalutazione di partecipazioni.

La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata se sussistono le seguenti condizioni:
  • oggetto della rivalutazione possono essere titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • finalità della rivalutazione è la possibilità di utilizzare, nel caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione, il valore così rideterminato in luogo del costo storico d'acquisto, come termine di riferimento per calcolare la plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi ai sensi del TUIR.
  • Redazione di una perizia giurata di stima da appositi soggetti, mediante la quale si determina il nuovo valore da assumere sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e nel versamento di un'imposta sostitutiva
  • l'importo dell'imposta sostitutiva è pari al 4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni e al 2 per cento per le partecipazioni non qualificate. Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo aumentate dagli interessi al tasso annuo del 3 per cento
  • soggetti abilitati a redigere la perizia e a prestare giuramento sono i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e iscritti nell'elenco dei revisori contabili

Link: PERIZIE DI STIMA: a maggio il libro!

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