5 lug 2013

Cartelle esattoriali notificate via PEC

Notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). 

I primi a riceverle ai propri indirizzi email, in via sperimentale, saranno le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica. Gli indirizzi email PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella di Posta Elettronica Certificata per rimanere sempre aggiornati.

Tale modalità di notifica permetterà di ridurre l’uso della carta e della stampa con benefici per l’ambiente e risparmio dei costi.

Cos’è la PEC
La Posta Elettronica Certificata è un mezzo di comunicazione che consente di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi. L’invio di un messaggio con la PEC è equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie a cui si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione.
Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati. 

Ulteriori informazioni sulla PEC possono essere reperite sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.digitpa.gov.it.


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4 lug 2013

Equitalia commenta le novità sulla riscossione

Segnaliamo l'importante nota del 1° luglio 2013 in cui Equitalia illustra gli effetti delle novità introdotte relativamente alla riscossione dal D.L. n. 69/2013, (Decreto del fare).

SINTESI
Entra subito in vigore la norma secondo cui la decadenza dalla rateazione si ha solo dopo il mancato pagamento di ben otto rate anche non consecutive
Invece per ottenere la dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo in 120 rate bisognerà attendere l'emanazone dell'apposito decreto attuativo.

La Nota di Equitalia approfondisce in particolare le modifiche apportate dal decreto del fare sulle disposizioni riguardanti:
  • la riscossione mediante ruolo (art. 52) 
  • la gestione delle entrate tributarie patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 53)

Documenti ed approfondimenti da scaricare

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1 lug 2013

Riconoscimento crediti imposta anche in caso di dichiarazioni omesse

In coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, la citata circolare n. 34 ha chiarito che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima.

Analoghe considerazioni sono espresse dalla citata circolare n. 34 in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

In esito a tali verifiche, qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 462, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

Scarica: circolare 21/E 2013

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