8 set 2010

Compensi amministratori: indeducibili per la cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha stabilito che sono indeducibili i compensi corrisposti dalle società di capitali a favore degli amministratori.

Sintesi: secondo la sentenza, in contrasto con la migliore dottrina, l'art. 62 del Tuir limiterebbe la deduzione dei compensi degli amministratori alle sole società di persone e non anche a quelle di capitali.



Continua l'accanimento contro la posizione fiscale e contributiva degli amministratori di società di capitali.

Non solo le posizioni della Corte non paiono correttamente motivate ma si vanno ad aggiungere agli effetti della manovra correttiva datata 31 maggio 2010 con cui, retroattivamente il Governo ha sostenuto la tesi dell’INPS della doppia iscrizione dei soggetti interessati: sia come soci, sia come amministratori.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 agosto 2010 n. 18702 ha analizzato l’art. 62 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003) in relazione alla deducibilità dei compensi erogati all’Amministratore Unico oppure al Consiglio di Amministrazione da parte delle società di capitali.


La suprema corte, nella sentenza citata:
  • “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone” 
  • non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”.
Tale tesi, ben più restrittiva rispetto a quella dell’Amministrazione finanziaria che mai si era sognata di sostenerla, dovrebbe riferirsi all’art 62 del TUIR in vigore prima della riforma del 2003. Si ricorda in proposito la ris. n. 158 del 27 maggio 2002.

L’attuale normativa tributaria, in particolare l’art. 95 del tuir, dovrebbe mettere al riparo i compensi successivi all’entrata in vigore della riforma.

Articolo 95 - Spese per prestazioni di lavoro.
In vigore dal 2 dicembre 2005 come modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6


1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.


2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo


51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.


3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.


4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.


6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.


La sentenza in esame è considerata errata da unanime dottrina.


I giudici, inoltre, si rifanno erroneamente ad una precedente sentenza in cui si consideravano indeducibili i compensi di un amministratore unico che era anche dipendente (cosa che non può essere. il problema non era quindi fiscale ma civilistico).


In particolare l’interpretazione dei giudici si rifà alla Cass. 24188/2006, riferita peraltro all’amministratore unico di una società di capitali:


“Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (vd. in tal senso Cass. n.1662/2000 e n.381/2001)”.


La Sentenza però fa riferimento alla normativa giuslavoristica (il medesimo soggetto non può essere contemporaneamente anninistratore unico e dipendente della medesima società), tale disciplina però non ha niente a che vedere con quella tributaria oggetto della sentenza in esame.

Rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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