28 mar 2011

Sindaci e operazioni straordinarie

Nell’ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione.

Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell’organo amministrativo.

Il collegio sindacale acquisisce, altresì, dal soggetto incaricato della revisione legale:
  • informazioni riguardanti l’attività svolta in ordine a tali operazioni;
  • informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;
  • copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.
La verifica sulle rilevazioni contabili dell’operazione è obbligo del soggetto incaricato della revisione legale.

Il collegio non è chiamato a sindacare sulla opportunità o meno di una determinata operazione straordinaria, ma dovrà avere una compiuta cognizione del procedimento decisionale seguito dagli amministratori.

Link: norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)

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Sindaci e finanziamenti soci

L’approvazione preliminare delle Norme di comportamento 9, 10 e 11 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvenuta in data 16 marzo 2011, e la pubblica consultazione costituiscono tappe essenziali dell’iter che condurrà alla statuizione definitiva di tre nuove Norme di comportamento del collegio sindacale, destinato ad implementare quelle già emanate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

Nell’ambito dell’emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle disposizioni contenute nella legge e nello statuto, deve valutare la “rispondenza” del prestito obbligazionario ai limiti a cui sono soggetti ai sensi dell’art. 2412 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell’operazione.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta, infine, che l’attuale normativa consente alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell’ambito dell’attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri

La vigilanza dell’ organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante una indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall’art. 2697 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori.

Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2497‐quinquies c.c., anche alle società soggette all’altrui direzione e coordinamento.

Link: norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)

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Sindaci e crisi d'impresa

Il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa con l’invito a porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all’organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo.

I sindaci pur non essendo chiamati ad entrare nel merito dei piani di risanamento o degli accordi di ristrutturazione, devono verificare che i soggetti incaricati di attestare la ragionevolezza dei piani citati o l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione siano dotati delle idonee competenze.

Il potere di iniziativa riconosciuto al collegio sindacale origina sia dall’obbligo imposto al collegio di vigilare sull’osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell’organo di gestione che la legge gli attribuisce nel corso dell’incarico.


Link: nuove norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)
 
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Sindaci: tetto di 20 incarichi non vincolante

Durante il X Forum della Scuola di alta formazione dei dottori commercialisti, che mi vede tra i docenti, è stato ribadito che il tetto ai 20 incarichi sindacali è un limite derogabile ove il professionista motivi con una relazione dettagliata che il livello di impegno richiesto sia compatibile con i tempi a disposizione.

Recesso del socio, valutazione della quota e registro imprese

La dichiarazione di recesso del socio dalla Srl può essere annotata nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, pubblicandola nella posizione anagrafica della società come semplice 'annotazione'.


Il socio recedente conserva la sua posizione ed i relativi diritti fino a quando non venga comunicato al Registro delle imprese l'assetto sociale definitivo conseguente al recesso e al compimento delle operazioni di liquidazione della partecipazione del socio receduto.


Il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: «… I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente».


Posto qualche appunto sulla valutazione delle partecipazioni in caso di recesso e sull’opportunità di valutare eventuali sconti o premi viste le molte email ricevute da colleghi o studenti in tesi sull’argomento.


Il dettato normativo coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, lo obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali: quello proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza) e quello di mercato.


La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce infatti che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.


In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso.


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Cooperativa: scioglimento e cancellazione se non presenta il bilancio

La legge sviluppo del 2009 (legge n. 99 comma 13 articolo 10) prevede la cancellazione dall'albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio da più di cinque anni. La cancellazione le società iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre 2010.

La procedura prevede che dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale si hanno 30 giorni di tempo per opporsi alla cancellazione e chiedere la nomina di un liquidatore.

Chi fosse interessato potrà scrivere all'indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione,
Direzione generale delle Pmi e gli enti cooperativi, Divisione IV,
viale Boston n. 25 - 00144 Roma
fax (06/47055020).

Articolo 2545 septies decies - Scioglimento per atto dell'autorità.
In vigore dal 1 gennaio 2004 Inserito da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 8
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.

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