2 ott 2011

Avvisi di accertamento esecutivi

Dal 1° ottobre gli avvisi di accertamento inviati dalle Entrate saranno immediatamente esecutivi. Si dovrà pagare subito 1/3 di quanto contestato, entro il termine per la presentazione del ricorso.

Quali tributi: il nuovo regime riguarda solo i tributi e i periodi d'imposta previsti dalla norma per i quali si procede con atto di accertamento. Tali tributi sono: le imposte sui redditi, le relative addizionali, l'Iva e l'Irap.

Quali periodi di imposta: I periodi d'imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a quelli successivi. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi indiretti diversi dall'Iva.

Effetti sui tempi di pagamento della sospensione feriale e dell'istanza di adesione: per gli accertamenti da oggi esecutivi rilevano sia la sospensione feriale sia l'eventuale proposizione dell'istanza di adesione che spostano i termini per la presentazione del ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto (indicazione che l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici periferici con una nota interna).

Nuovi accertamenti (post 1 ottobre): gli uffici non dovranno più emanare le cartelle esattoriali in quanto l'atto di accertamento diventa esecutivo una volta trascorsi i termini per presentare ricorso. Trascorsi 60 giorni dalla notifica,  l'atto, che deve contenere l'intimazione ad adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l'atto di accertamento deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme passa all'agente della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Vecchi accertamenti (ante 1 ottobre): restano in vigore le vecchie regole della notifica dell'avviso di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.

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