28 set 2011

Partita IVA inattiva: modalità operative per la chiusura

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

I titolari di partite Iva inattive hanno quindi la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).

La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi.      
             
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