1 set 2008

Detraibilità IVA: trasferte, spese vitto e alloggio, spese di rappresentanza

l'IVA dal primo di settembre 2008 è totalmente detraibile anche per le spese accessorie a quelle di vitto ed alloggio quali ad esempio quelle per il servizio di lavanderia, per il parcheggio, per il collegamento a internet o per la pay-tv (se accessorie ad una prestazione alberghiera). Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi non sono assoggettate autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale e seguono quindi lo stesso regime delle prestazioni principali.

L' IVA sulle spese per prestazioni alberghiere o di ristorazione rimane indetraibile, qualora le suddette siano da considerare spese di rappresentanza

Tutto ciò comporterà una notevole complicazione delle procedure amministrative aziendali.

Crediti tributari: niente rimborso in presenza di ruoli

Il provvedimento del 29 luglio del direttore delle Entrate ha chiarito che prima di riconoscere un rimborso delle imposte dirette l'Agenzia delle Entrate verificherà, mediante l'agente della riscossione, l'esistenza di ruoli a carico del contribuente.

La presenza di debiti erariali comporterà il blocco del rimborso. Contemporaneamente verrà inviata una proposta di compensazione.

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Trasferte, necessaria la fattura

Sempre più complicato il regime fiscale delle trasferta.

Il 1°settembre 2008 entra in vigore il nuovo regime di detraibilità Iva delle spese di vitto e alloggio relative alle trasferte.

Dal 1° gennaio 2009 la deducibilità dei costi sarà limitata al 75%, mentre la deduzione resterà piena per le prestazioni usufruite dai dipendenti in trasferta.

Saranno interamente detraibili anche le spese accessorie a quelle di vitto e alloggio ma in entrambi i casi le spese sostenute dovranno tuttavia essere inerenti l'attività di impresa esercitata.

Amministratori e dipendenti dovranno pretendere l'emissione della fattura.

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