10 ott 2011

Accertamento esecutivo: pignoramenti non prima di 9 mesi

Riportiamo comunicato stampa Equitalia:

In questi giorni si registrano allarmismi ingiustificati nei confronti dell’ accertamento esecutivo entrato in vigore lo scorso primo ottobre. Non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni (60+30+180).

Accertamento esecutivo e cartella di pagamento

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori. Per saperne di più clicca qui.

Le ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’
avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.

L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Per saperne di più rimandiamo direttamente al sito di Equitalia

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Eolico e fotovoltaico alla prova dell'ICI

L’incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente.

Gli ultimi due lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione «Studi e Materiali» e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici.


1. Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.

Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale.

La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.

Alla luce di tali considerazioni non residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato” ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al

godimento statico di impianti già esistenti.

Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T

Il Notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.

Riguardo ai terreni, la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".

In materia di plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste due fattispecie particolari).

Quanto all'imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.

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