3 gen 2007

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI per il SETTORE EDILE

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi dal 1 gennaio 2007 anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.
In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

La circolare 37/E del 29 dicembre ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere dai contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofìn (codici da 45.11.0 a 45.50.0).

Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra trà quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile.

I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.
In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.
Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.

Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero.

Il prestatore:

  • deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6;
  • « può detrarre l'imposta assolta a "monte" sugliacquisti e sulle importazioni inerenti all'attività;
  • può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'artìcolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), cosi come modificato dall'articolo 35, comma 6-bÌs, del DI 223/06.

L’Appaltatore o subappaltatore deve:

  • integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal icevimento con riferimento al relativo mese. e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione perio-dica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb043a4e72a8a8a/circ37.pdf

Si attendono ulteriori chiarimenti in merito

http://www.studiopanato.it/

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