6 dic 2010

TRANSFER PRICING: memorandum


Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2010 definisce gli adempimenti documentali utili all’attuazione dell’art. 26 del D.L. N. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che ha introdotto la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente sottoposto a verifica documenti la corrispondenza dei prezzi di trasferimento al valore normale.

Caratteristiche del documento:
  • Il documento non può ridursi a poche pagine ma deve essere proporzionato alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
  • Le transazioni da analizzare non devono limitarsi solamente a quelle all'interno del medesimo Paese ma devono riguardare le parti correlate che sono residenti in differenti Stati. 
  • Le operazioni dovranno essere raggruppate in categorie con identiche caratteristiche sia in termini di comparabilità che di metodo di transfer price adottato.
  • È necessario inserire solo informazioni corrette e veritiere poiché, in caso contrario, si potrà incorrere in conseguenze penali e tributarie.
  • Sarà necessario procedere a un'analisi di comparabilità delle transazioni con una puntuale descrizione delle stesse e delle motivazioni della loro presenza.
  • Nell'ipotesi in cui il principio della libera concorrenza venga provato attraverso una benchmarking analysis è opportuno presentare un rapporto che spieghi e giustifichi adeguatamente l'analisi comparativa effettuata e i risultati raggiunti.
L'impresa potrà decidere se adottare la procedura o meno.
L'Italia non ha imposto un obbligo di produrre la documentazione standard sui prezzi di trasferimento prevista dal Codice di condotta. Si è limitata a incentivarne l'utilizzo dando in cambio l'opportunità di evitare le sanzioni previste dall'articolo comma 2-ter del Dlgs n. 47i/99, nel caso in cui la documentazione sia considerata:
  • Completa;
  • conforme allo standard contenuto nel provvedimento del 29 settembre scorso;
  • veritiera.
Scadenza
Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso della documentazione, il provvedimento precisa che:
  • a regime essa avviene entro i termini di dichiarazione dei redditi;
  • per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, essa è effettuata in via telematica tramite il servizio Entratel entro il 28 dicembre 2010, anche se saranno considerati validi invii tardivi, purché anteriori ad accessi, ispezioni o verifiche.
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MEMO TRANSFER PRICING

Transfer price e Modello Unico 2011

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri le bozze del modello Unico per le società di persone 2011. Nella dichiarazione entra il prospetto per comunicare il possesso della documentazione dei rapporti con le consociate estere. Occorre riportare il totale dei ricavi e dei costi derivanti da rapporti intercorsi con le società del gruppo non residenti.

Transfer price: nessuna proroga

L'invio delle comunicazioni, entro il 28 dicembre, sui prezzi di trasferimento aumenta il livello di compliance nei confronti del fisco.

La predisposizione dei documenti richiesti comporta un attento lavoro da parte delle imprese italiane, ma non mancano dubbi applicativi.



Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto ieri a Milano in occasione del convegno 'Gli oneri documentali dei prezzi di trasferimento' ha detto “non ci saranno proroghe, ma vista l'esiguità dei termini, per le aziende che invieranno documenti relativi agli anni pregressi (2006-2009) non perfettamente in regola sarà assicurata una certa elasticità valutativa”.

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Transfer price: allarme per il ritardo della circolare

La scadenza del 28 dicembre è sempre più vicina ed ancora l'Agenzia delle Entrate non ha reso noto i chiarimenti dovuti. Durante un convegno organizzato a Milano sulle nuove regole in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, Laura Zaccaria dell'Abi ha detto: 'Non si può immaginare che all'amministrazione servano mesi per esprimere la sua posizione e alle imprese poi basti un giorno per dare la propria risposta'.

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