18 mar 2013

Responsabilità commercialista: limiti

La Commissione tributaria Regionale di Bologna, sezione 9, con le sentenze n. 4, 5, 6 e 7 del 23.01.2013, ha fissato un importante principio a favore dei professionisti nell’ambito della consulenza fornita alle imprese.

In presenza di violazioni commesse da società di capitali e, in genere, da enti aventi personalità giuridica, infatti, la persona fisica non può subire le sanzioni amministrative tributarie irrogate, soprattutto se non è provato che abbia tratto benefici economici.


Per l'amministrazione finanziaria la norma del 2003 non si estendeva alle persone fisiche esterne (per esempio i professionisti) agli enti con personalità giuridica (in genere società di capitali) ma solo a quelle interne (ad esempio manager e dipendenti), anche perché l'istituto del concorso non è stato abrogato. 

Secondo la Commissione tributaria regionale, l'istituto del concorso, previsto dal decreto 472/97 trova un limite preciso in quanto disposto dall'articolo 7, in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 

Risulterebbero in base a questa interpretazione quindi escluse tutte le persone fisiche (compresi i professionisti), ove questi non abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società.

Per approfondimenti articolo del sole24ore 


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