13 ott 2014

Questo è il nostro ultimo post .. o almeno credo.

Questo è il nostro ultimo post .. o almeno credo.

Sono passati più di sette anni da quando ho aperto questo blog, sette anni di scoperte, di lezioni apprese, di piccoli successi.

Abbiamo avuto molti riconoscimenti, siamo diventati un caso aziendale, la guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ci ha presi ad esempio, trovate una intervista al sottoscritto in Marketing dei commercialisti pubblicato da Egea, 

Se negli anni le collaborazioni editoriali sono state molteplici, negli ultimi mesi ho assunto nuove e maggiori responsabilità che mi hanno portato a riflettere maggiormente ssulla nostra presenza on line.

Cambiare spaventa sempre un pò ma questa volta alla paura di lasciare un porto sicuro e conosciuto si affianca l'entusiasmo di una nuova grande avventura.

Ho avvertito, come è successo a molti in rete, la necessità di:

  • razionalizzare la presenza riunendo sito di Studio Panato ed i nostri tre blog (Perizie di Stima, NewsLetter fiscale e RIflessioni di un commercialista) in un unico contenitore;
  • migliorare la fruibilità: garantendo la facilità di lettura su tutti o quasi i nuovi dispositivi, dal pc ai tablet passando per i telefonini.
  • migliorare la qualità: raccogliendo e aggiornando i post senza aver la frenesia di produrne di nuovi solo per dover esser presente on line.
  • Creare un piano editoriale più orientato ai clienti del nostro Studio.
Tutto questo senza perdere la spontaneità e la certezza che dietro a tutto c'è sempre una persona, con i suoi pregi ed i suoi difetti.

In sostanza il progetto è un sito piu professionale senza diventare un anonimo sito aziendale. Un sito che continuerà a contenere le mie riflessioni personali accompagnandole ad articoli più tecnici.

Il lettore potrà comunque scegliere facilmente cosa seguire. 
Le news in home page seguono la stessa divisione dei miei vecchi tre blog.

In questo modo chi cerca informazioni sulle perizie di stima potrà restare facilmente aggiornato e chi invece vorrà seguire le avventure del #panatino non dovrà per forza sorbirsi le ultime novità fiscali.

Ci proviamo, non sarà facile e conto sulla pazienza del lettore.

Poi chissà mai che questo blog non torni in qualche modo a contenere le riflessioni più intime. 

Per ora non posso che chiedervi di seguirmi sul rinnovato: 


16 apr 2014

Proroga comunicazione beni ai soci

Beni ai soci e finanziamenti all’impresa
Trenta giorni dalla scadenza di Unico per inviare i dati

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese può essere inviata fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine, stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi, accoglie le richieste delle associazioni di categoria e allinea di fatto le informazioni da comunicare con i dati indicati in dichiarazione, agevolando così l’adempimento da parte dei contribuenti.

Oggetto della comunicazione sono le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore ai 3.600 euro. Il nuovo termine consente di utilizzare gli elementi che in sede di dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento. 

22 gen 2014

Guida rimborsi spese professionisti

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese dei professionisti e dei lavoratori autonomi è oggetto della Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014.
L’argomento è stato ampiamente dibattuto in dottrina e non ha mai trovato una soluzione normativa capace di soddisfare sia la necessità dei professionisti di dedurre integralmente i costi da loro sopportati nello svolgimento dell’incarico, sia gli intenti anti elusivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

Il legislatore tributario ha sempre considerato le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, nella nozione di "compenso"rilevante ai fini delle imposte sui redditi (soggetti alla relativa ritenuta). Applicando in tal modo in maniera estensiva la logica costi/ricavi anche ai rimborsi spese con un aggravio della gestione finanziaria del lavoratore autonomo che vede i propri compensi soggetti alla ritenuta del 20%.
Unica eccezione al criterio più generale restano soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 1973 fornisce alcuni esempi di pagamenti considerati in tal senso:
·        Tasse;
·        diritti di cancelleria;
·        visure;

Al fine di rispondere alle numerose richieste di modifica ed adeguamento della normativa il legislatore è intervenuto con una modifica del comma 5 dell’ art. 54 del TUIR (redditi di lavoro autonomo), secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi "sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura". In sostanza si tratta delle spese anticipate dal cliente ossia di quelle spese inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente sostiene direttamente per conto del professionista.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

Il professionista quindi in questi casi si trova liberato anche del semplice esborso finanziario che in alcuni casi potrebbe essere anche di natura considerevole rispetto al valore complessivo dell’incarico (si pensi ad esempio a prestazioni che necessitano per essere svolte di viaggi e soggiorni all’estero).
Si ricorda inoltre che in questi casi rendere soggetti a ritenuta questi rimborsi potrebbe risultare particolarmente penalizzante per il professionista che si troverebbe ad anticipare imposte per ritenute su compensi in realtà sterilizzati da costi di pari importo.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

La guida IRDCEC ricorda che la norma, secondo la circolare n. 28 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate, impone di adottare la seguente procedura al fine di poter considerare integralmente deducibile il costo di hotel e ristoranti:
     il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, con indicazione degli estremi del
professionista che ha usufruito del servizio;
     il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta,
inviandogli copia della relativa fattura;
     il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di
vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
     il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del
professionista.

Come ha potuto constatare chiunque abbia provato ad applicare tale serie di adempimenti, questi hanno
comportato un notevole aggravio e una maggiore onerosità delle procedure amministrative tanto da renderle difficilmente applicabili contrattualmente.

Si resta quindi in attesa di un riordino di tutta la disciplina fin qui esaminata al fine di semplificare adempimenti e procedure valorizzando il conflitto di interesse tra committente e prestatore d’opera in chiave anti elusiva.

Scarica il documento: Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014
Related Posts with Thumbnails