21 dic 2011

Prorogato lo Spesometro IVA

Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva 2010
Un mese in più per segnalarle al Fisco

Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento, pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.

Il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sulla tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili:
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

15 dic 2011

Manovra Monti: modifiche per l’Isee

Un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà emanato entro il 31 maggio 2012 e prenderà in considerazioni nuovi parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Nel decreto anche le agevolazioni fiscali e tariffarie e i servizi assistenziali a cui non si potrà più accedere, a partire dall’1 gennaio 2013, con un Isee superiore alla soglia stabilita dal provvedimento stesso.

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Manovra Monti: bonus ristrutturazioni 36%

Lo sconto del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie dal 1° gennaio 2012 va a regime e trova la sua collocazione nel Tuir (articolo 16-bis). Le condizioni per usufruirne restano immutate.

La detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili per il 2012 è confermata nella stessa misura. Dal 1° gennaio 2013, invece, verrà assimilata a quella del 36%

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Manovra Monti: deducibilità irap e agevolazioni legate al costo del lavoro

Deducibile dal reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. La disposizione introduce, di fatto, una deroga al principio di indeducibilità dell’Irap.

Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che assumono a tempo indeterminato donne, in generale, e giovani, under 35.

L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Manovra Monti: Ace Aiuto alla crescita economica

Ace (aiuto per la crescita economica):  per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese un incentivo alla capitalizzazione delle aziende.

Per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili, è prevista la deduzione dalle imposte sui redditi di un rendimento figurativo applicato all’incremento.

In via transitoria, la percentuale di diminuzione dell’imposizione calcolata sull’incremento del capitale è stabilita al 3% per gli anni dal 2011 al 2013, successivamente lo stabilità annualmente un decreto del Mef.

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12 dic 2011

Salva Italia: studi di settore - sanzioni pesanti in caso di errori

Il contribuente che comunica in modo errato i dati degli studi di settore rischia pesanti sanzioni sia per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sia per le misure economiche introdotte la scorsa estate con il dl 78/2011. 

L'Amministrazione finanziaria può infatti eseguire un accertamento induttivo nei confronti di chi ha omesso la presentazione del modello con i dati sugli studi di settore, o quando questo avviene ma con dati non corretti.

Ricordiamo inoltre che chi presenta dichiarazioni false o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, o solo in parte, rischia la reclusione fino a quattro anni. Sono comprese anche le informazioni richieste tramite questionari, gli accertamenti sull'Iva e le verifiche in azienda.

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Salva Italia: Professionisti e CED a rischio sui contanti per contabilità ordinaria

La manovra Monti (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha previsto pesanti sanzioni a carico dei professionisti.

Impresa o professionista che pone in essere transazioni in contanti sopra il limite dei mille euro rischia un'ammenda di 20 euro. Per i professionisti e CED che non comunicano tali operazioni alle autorità competenti la sanzione può arrivare a 3mila euro.



Trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito Ires, apportate dalla c.d. Manovra correttiva 2011. La nuova disciplina ha introdotto, tra l’altro, un meccanismo che limita il riporto delle perdite d’impresa in misura pari all’80 per cento del reddito imponibile di periodo ed ha confermato l’utilizzabilità piena delle perdite, se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, per le nuove attività produttive.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. 

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse. 

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
  • evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;
  • limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
  • garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

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Salva Italia: carcere per chi mente al fisco

Chi presenta dichiarazioni false o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, o solo in parte, rischia la reclusione fino a quattro anni. Sono comprese anche le informazioni richieste tramite questionari, gli accertamenti sull'Iva e le verifiche in azienda.

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Manovra Monti - decreto Salva Italia

Misure per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il testo della c.d. ''manovra salva Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso.

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2 dic 2011

Proroga versamento dell’acconto IRPEF, anni 2011 e 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25/11/2011 è stato pubblicato il dpcm 21 novembre (gu n. 275 del 25 novembre 2011) che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011.

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30 nov 2011

Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

L’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare le imprese ad effettuare investimenti in “progetti di ricerca” svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Con la circolare n. 51 del 2011 vengono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, nonché alle modalità e ai termini di fruizione.

26 nov 2011

Proroga PEC

Una circolare emanata ieri dal ministero dello Sviluppoeconomico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre.

La causa sono le numerose segnalazioni pervenute al Ministero da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

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23 nov 2011

Acconto IRPEF 2011: tutto da rifare!

E' stato firmato in data 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.

Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.

22 nov 2011

Commercialisti: liberalizzare o cancellare l'Ordine?

Grande dibattito in questi giorni sul ruolo degli ordini professionali. Soprattutto l’arrivo di Mario Monti al governo fa temere a molti (non a me sia chiaro) una nuova ondata di liberalizzazioni. Riforma va fatta ma deve essere organica. Soprattutto all’interno delle varie professioni la casistica dei privilegi è ampia ma differenziata con agli estremi a mio parere notai (ipergarantiti) e commercialisti (senza riserve ed esclusive – in sintesi non c’è nulla o quasi che possa esser fatto dal solo commercialista).
 
Vi rimando a qualche riflessione chiedendo commenti e suggerimenti.


14 nov 2011

Rivalutazione partecipazioni 2011 - 2012

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti

Asseverazione
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.

Deducibilità
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data

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10 nov 2011

Chiusura delle liti pendenti: circolare n. 48/E/2011

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E/2011 ha chiarito che:
  • Nel caso di ricorsi cumulativi contro una pluralità di atti, questi sono suscettibili di definizione autonoma.
  • La chiusura di un contenzioso fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l'estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobbligati.
  • Le controversie che coinvolgono società di persone e soci sono autonomamente definibili e questo nonostante la loro natura di litisconsorzio necessario. In tal caso il socio che non ha impugnato l'atto di accertamento del reddito di partecipazione non potrà avvalersi della definizione della società.
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Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. 

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082 da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

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Liti pendenti: sanatoria delle controversie pendenti al 1 maggio 2011

30 novembre 2011: scade il termine per la sanatoria delle controversie pendenti al 1°maggio 2011 di ammontare non superiore a 20mila euro.

Errore scusabile: va premesso che l'errore commesso nella determinazione di quanto dovuto non comporta l'inefficacia della definizione. Il contribuente, infatti, potrà avvalersi dell'errore scusabile soprattutto in presenza di evidenti difficoltà nella relativa determinazione. In tal caso sarà tenuto ad integrare il pagamento. 

Nell'istanza vengono fissati i calcoli per la definizione. Se rispetto alla data di pagamento sopraggiunge un giudicatooccorre versare in riferimento allo stato del contenzioso al momento di presentazione dell'istanza.

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Liti pendenti: notificare all'ufficio richiesta di sgravio

I contribuenti che intendono chiudere i contenziosi con il fisco, dopo aver effettuato il pagamento, devono comunicare all'ufficio delle Entrate e all'agente della riscossione apposita richiesta di sgravio delle eventuali somme iscritte a ruolo.

Nella lettera sarà opportuno allegare:
  • il versamento effettuato
  • il prospetto di calcolo
  • la copia cartacea della domanda di definizione, che dovrà essere presentata per via telematica entro il 2 aprile 2012.
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9 nov 2011

Maxiemendamento: basta contabilità.

Tra le novità contenute nel maxiemendamento alla legge di stabilità troviamo che gli estratti conti bancari sostituiranno le scritture contabili delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi.

I limiti per le liquidazioni trimestrali dell'Iva verranno adeguati a quelli più elevati previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata.

Saranno inoltre resi più rapidi i tempi di risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate.

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Maxiemendamento: Professionisti e tariffe.

L'ultima bozza del maxiemendamento al ddl stabilità interviene ulteriormente sulla riforma delle professioni apportando modifiche rilevanti:
  • società tra professionisti
  • delega per il riordino organico da attuare entro 12 mesi
  • novità in materia di compensi:
    • pattuizione nel caso di un cittadino privato  
    • minimi da rispettare nel caso di terzi (Tribunale ecc..)
Il corrispettivo del contratto di prestazione d'opera professionale dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico. La pattuizione potrà derogare alle tariffe minime.

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8 nov 2011

Liti fiscali minori: il software

l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul sito internet il software per chiudere le liti pendenti con il Fisco. 

Il software necessario alla trasmissione telematica delle domande per mettere fine alle controversie fiscali di valore non superiore a 20mila euro, ancora in itinere al 1° maggio 2011, è on line sul sito delle Entrate. 

Liti fiscali minori
Le richieste possono riguardare le controversie con l’Agenzia delle Entrate sorte in seguito ad atti impositivi, il cui valore, al netto di sanzioni e interessi, non superi - come detto - i 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio scorso, e per le quali non sia intervenuta una sentenza definitiva entro il 5 luglio, data di entrata in vigore della norma introduttiva (articolo 39, comma 11, Dl 98/2011).

Versamento al 30 novembre 2011
Per aderire alla sanatoria la scadenza prevista è il 30 novembre 2011. Entro tale data è necessario effettuare il versamento dovuto il cui valore è quello deciso in base all'ultima sentenza. è necessario pagare con l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, gli importi fissati dalla norma che ha introdotto la possibilità della definizione agevolata. Nell’F24 va riportato il codice tributo 8082 (risoluzione n. 82/2011). L'importo da versare è pari a 150 euro per le liti non superiori a 2mila euro; se la lite supera i duemila euro (ma non i 20mila) si paga il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza del Fisco, o il 50% in caso di soccombenza del contribuente. Si versa, invece, il 30% del valore della lite se la stessa pende ancora nel primo grado di giudizio. 

Istanza entro il 2 aprile 2012
 L’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti minori va proposta entro il 2 aprile 2012, esclusivamente attraverso il canale web.


Società cooperative a mutualità prevalente

Per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice sono computati soltanto ai fini del calcolo di deducibilità dall’imponibile Ires dell’Irap, mentre non sono considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente. 

Le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.” Qualora “l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico. 

La norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie. 

In definitiva, per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.

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Revoca dell'agevolazione sulla prima casa

Il contribuente che ha fruito dei benefici “prima casa”, se non può trasferire la residenza, anche per motivi personali, nel nuovo comune e il termine di 18 mesi è ancora pendente, può revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando istanza all’ufficio in cui è stato registrato l’atto. 

La lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), tra i requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, richiede che l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. 

In altri termini, per fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo.

Come ribadito con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui è stato registrato l'atto, accertata la decadenza dal regime di favore, deve provvedere, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al recupero delle somme dovute. 

Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso che consiste, come noto, nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

 
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4 nov 2011

Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981 disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”.

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082” da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

La circolare n.48 del 2011 fornisce chiarimenti sull’applicazione della sopra citata disposizione normativa.

12 ott 2011

Regime della trasparenza fiscale

L’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 99/e del 3 ottobre 2011 ha fornito chiarimenti sul regime della trasparenza e sulla non utilizzabilità del credito, da parte delle società, corrispondente alle ritenute subite per compensare i propri oneri tributari e contributivi.

Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall’effettiva percezione.

In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le s.r.l. partecipate da persone fisiche (articolo 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004.

L’opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.

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Nautica IVA: Noleggio e locazione di unità da diporto

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 29 settembre 2011 ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Iva alle attività di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, con riferimento alla non imponibilità e alla territorialità delle prestazioni dei servizi.

La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.

In particolare, i quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito d.P.R. n. 633) e il regime di non imponibilità delle operazioni (art. 8-bis del d.P.R. n. 633).

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Rimborso o compensazione credito trimestrale IVA 21%

La risoluzione n. 96/e del 28 settembre 2011 chiarisce che Il contribuente che intende chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva maturato nel trimestre può utilizzare il modello IVA TR già in uso anche per indicare le operazioni che scontano l’aliquota Iva del 21 per cento. La nuova aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl 138/2011) al 30 settembre.

In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.

La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.

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Ricorso: Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario

Sono disponibili i modelli ( modello c. t. provinciale - modello c. t. regionale ) relativi alla nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario - uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali - che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011

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10 ott 2011

Accertamento esecutivo: pignoramenti non prima di 9 mesi

Riportiamo comunicato stampa Equitalia:

In questi giorni si registrano allarmismi ingiustificati nei confronti dell’ accertamento esecutivo entrato in vigore lo scorso primo ottobre. Non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni (60+30+180).

Accertamento esecutivo e cartella di pagamento

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori. Per saperne di più clicca qui.

Le ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’
avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.

L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Per saperne di più rimandiamo direttamente al sito di Equitalia

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Eolico e fotovoltaico alla prova dell'ICI

L’incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente.

Gli ultimi due lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione «Studi e Materiali» e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici.


1. Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.

Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale.

La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.

Alla luce di tali considerazioni non residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato” ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al

godimento statico di impianti già esistenti.

Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T

Il Notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.

Riguardo ai terreni, la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".

In materia di plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste due fattispecie particolari).

Quanto all'imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.

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