12 dic 2011

Trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito Ires, apportate dalla c.d. Manovra correttiva 2011. La nuova disciplina ha introdotto, tra l’altro, un meccanismo che limita il riporto delle perdite d’impresa in misura pari all’80 per cento del reddito imponibile di periodo ed ha confermato l’utilizzabilità piena delle perdite, se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, per le nuove attività produttive.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. 

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse. 

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
  • evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;
  • limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
  • garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

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