4 nov 2011

Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981 disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”.

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082” da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

La circolare n.48 del 2011 fornisce chiarimenti sull’applicazione della sopra citata disposizione normativa.

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