30 mag 2007

Cessione d'azienda e rendita vitalizia

In caso di cessione di azienda, il presupposto per il realizzo di una plusvalenza, comprendente anche il valore di avviamento, è il trasferimento dell'azienda stessa dietro corrispettivo che deve essere conseguito o imputato, potendo la percezione dello stesso essere invece assoggettata a modalità diverse scandite nel tempo, anche attraverso la clausola di costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 11/05/2007, n. 10801)

Commercio elettronico: il server fa stabile organizzazione

È tassabile in Italia l'attività della società non residente consistente nel mettere a disposizione della clientela italiana l'accesso a videogiochi, servendosi a tal fine di apparecchiature (un server) di sua proprietà e di suo utilizzo esclusivo, installate per un tempo indefinito in Italia e attraverso le quali detto soggetto svolge la propria attività commerciale; in questo caso, infatti, i servizi garantiti ai clienti italiani devono essere considerati prestati da una stabile organizzazione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/05/2007, n. 119/E)

Libri matricola e paga: tenuta e conservazione

Tutti i datori di lavoro, nonché i committenti e gli altri assimilati, sono tenuti all'istituzione, alla compilazione, alla tenuta e alla conservazione dei libri regolamentari di matricola e paga. La mancata tenuta ed esibizione dei libri paga e matricola è punita con una sanzione amministrativa, inasprita dall’ultima legge finanziaria che l’ha portata da 4.000 a 12.000 Euro.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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