28 set 2011

Partita IVA inattiva: modalità operative per la chiusura

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

I titolari di partite Iva inattive hanno quindi la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).

La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi.      
             
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26 set 2011

Scadenza Unico 2011 entro il 30 settembre

Entro la fine del mese di settembre si esauriscono non solo i tempi regolamentari per l’invio del modello unico di quest’anno, ma anche per correggere eventuali errori presenti nelle dichiarazioni precedenti

È venerdì 30 settembre, infatti, il termine canonico per archiviare regolarmente il più importante adempimento fiscal-telematico dell’anno.

Avviamento, no al calcolo standard

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.

L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.
La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.

L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e le doti manageriali dell'imprenditore cedente.

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25 set 2011

Spesometro: proroga comunicaizone iva

Slitta il termine di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non inferiore a euro tremila.

Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state modificate.

Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010.

Tale modifica ha quindi determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011. Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di iimporto non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA riferita al periodo d’imposta 2010, viene prorogato dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

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Redditometro, un debutto letto.

Partenza al rallentatore per il redditometro che cosi tanto spaventa i contribuenti e cosi tante difficoltà vede al suo debutto.

Per il biennio 2009-2010 l'utilizzo delle informazioni che arriveranno al fisco con le comunicazione telematiche sarà solo parziale poiché per il 2009 l’obbligo non sussiste, mentre per l'anno 2010 la comunicazione riguarderà solo le operazioni di importo superiore a 25mila euro. 

Dal periodo d'imposta 2011 invece le comunicazioni di spesa superiori ai 3mila euro entreranno sotto la lente del fisco.

Ad oggi non è ancora stato possibile testare la portata applicativa del nuovo software di calcolo non essendo ancora disponibile. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, proprio ieri ha detto che sarà pronto tra un mese. Se così fosse entro la fine di ottobre i contribuenti potrebbero effettuare i primi test.

La stessa comunicazione iva (spesometro) è stata infatti prorogata al 31.12.2011.


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23 set 2011

Partita Iva inattiva chiusa con 129 euro

Con la risoluzione n. 93/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di cancellazione delle partite Iva inattive. 
Pagando 129 euro, entro il 4 ottobre 2011, è possibile chiudere spontaneamente le partite Iva inattive. L'ufficio potrà comunque procedere alla cancellazione autonomamente per le posizioni non utilizzate da oltre tre anni. 

Ci si mette cosi al riparo da una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro. 


Con il pagamento della sanzione ridotta si sanano anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, delle dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.

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La sospensiva nell’accertamento tributario immediatamente esecutivo.

Dal 1°ottobre l'accertamento tributario diventa esecutivo.

Per impedire l'avvio di misure cautelari o di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione il nuovo regime prevede che il pagamento delle imposte provvisorie dovrà avvenire entro la data di presentazione del ricorso. 

Fondamentale a questo punto la presentazione dell’istanza di sospensiva contestuale al ricorso per sollecitare al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione

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Società di comodo: società in perdita penalizzate dal fisco

La disciplina sulle società non operative, contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994 è stata oggetto di importanti modifiche operate dall’articolo 2 del Dl 138/2011 (manovra di ferragosto).

La legge n. 148/2011 considera 'non operative' le società che pur realizzando ricavi superiori ai minimi di legge, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi continuativi.

La norma trova applicazione a partire dal 2012

In linea generale, le principali novità riguardano:
  • l’incremento di tassazione di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative
  • l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo.
Sono escluse dalla prima applicazione le società costituite nel 2010 o nel 2011 per le quali, al 1°gennaio 2012, non sarà ancora maturato un triennio intero.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Necessario verificare se è possibile usufruire di una delle cause di disapplicazione (es. se i lavoratori subordinati non sono inferiori a 10 la società esce dalla stretta).

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Tariffa Professionale: software gratis

E' disponibile da oggi “Tariffa Professionale”, il software sviluppato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili in collaborazione con Datev Koinos, che guida nella corretta determinazione dei compensi per le prestazioni rese, applicando la nuova tariffa della categoria, in vigore dall’ottobre 2010.

Il programma è scaricabile gratuitamente e istallabile sul proprio computer dal sito del Consiglio nazionale (www.commercialisti.it).

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22 set 2011

Partite Iva inattive


Per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello "F24 Elementi identificativi", compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato, infatti, "entrano" direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Lo chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 93/E diffusa oggi, che riduce all’osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici. Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

L’adempimento agevolato
Sono agevolati dalla misura introdotta dal 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno adempiuto all’obbligo di comunicarlo all’Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129 euro usando il modello
"F24 Versamenti con elementi identificativi".
Cosa rischia chi non chiude in tempo la partita Iva  Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro. 

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19 set 2011

Proroga Spesometro: comunicazione operazioni rilevanti IVA

Proroga al 31 dicembre 2011 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva, il così detto spesometro.


COMUNICATO STAMPA
Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva

Slitta a fine anno il termine per segnalarle al Fisco.C’è tempo fino al 31 dicembre 2011 per comunicare le operazioni rilevanti Iva non inferiori a 25mila euro la cui segnalazione al Fisco era prevista entro il vecchio termine del 31 ottobre. A dettare la nuova scadenza è il provvedimento pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia, che proroga i tempi per la comunicazione in via telematica, riferita al periodo d’imposta 2010, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, come previsto dal decreto legge 78/2010.

Inoltre, il provvedimento aggiorna le specifiche tecniche tenendo conto delle indicazioni fornite da associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste.
La previsione di un nuovo termine per la comunicazione non influisce sulla tempistica secondo cui le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate per l’attività di controllo.

Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e
Risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.
Roma, 19 settembre 2011

17 set 2011

IVA 21 percento: Prime istruzioni

Riportiamo il comunicato stampa del 16 settembre 2011 della Agenzia delle Entrate in cui vengono fornite le prime indicazioni sull'applicazione dell'aliquota IVA del 21%:

Ricordo ai clienti di Studio Panato che, in collaborazione con il Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, è stata inviata una circolare semplice ma esaustiva.
Nessuna sanzione per chi regolarizza entro la liquidazione periodica.

COMUNICATO STAMPA
Aumento aliquota Iva. Prime istruzioni

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da domani.
Oggi, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis).

Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.


In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.
Roma, 16 settembre 2011


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16 set 2011

IVA: aliquota al 21% da sabato 17 settembre 2011

Da domani 17 settembre 2011 l' aliquota IVA ordinaria aumenta dal 20% al 21%. ricordiamo a tutti i clienti che questa settimana sono già state inviate due circolari sul tema. Suggeriamo comunque la lettura dell'articolo del sole24ore di oggi. http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-16/2011091619673340.pdf

8 set 2011

Consulenza giuridica ed interpello

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di richiesta di consulenza giuridica. Sono stati approfonditi gli aspetti che differenziano l’istituto dell’interpello dalla consulenza giuridica e sono state impartite le istruzioni necessarie agli uffici ai fini della gestione e lavorazione delle istanze.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare la tax compliance, pone a disposizione del contribuente specifici strumenti di supporto.
In particolare, sono a disposizione del contribuente distinti canali, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse:
a) l’attività di informazione
b) l’attività di assistenza;
c) la consulenza giuridica;
d) l’interpello.
Con atto del 22 marzo 2010, prot. n. 47705, l’attività di informazione, attraverso la divulgazione di informazioni di carattere fiscale tramite la comunicazione multimediale e Internet, è stata attribuita al Settore Comunicazione, istituito con atto dell’11 marzo 2010, prot. n. 41128, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di assistenza al contribuente e più in generale le attività legate al rapporto con i contribuenti ed ai consequenziali adempimenti sono demandate alla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti.
Per effetto dell’atto del 6 novembre 2009, prot. n. 164168, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera 5 novembre 2009, n. 41, con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha istituito la Direzione Centrale
Normativa, a decorrere dal 9 novembre 2009, le competenze in tema di trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, prima attribuite alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono attualmente attribuite alla Direzione Centrale Normativa. Risulta così accentrata in quest’ultima Direzione la peculiare funzione di interpretazione delle norme che disciplinano i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Facendo seguito alla circolare del 14 giugno 2010, n. 32, con la quale sono state impartite le istruzioni per la trattazione delle istanze di interpello, con la presente circolare, delimitato l’ambito delle attività di informazione e quello di assistenza ai contribuenti, si intende completare l’esame dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, fornendo opportune istruzioni in ordine al servizio di consulenza giuridica, alla modalità di invio della  documentazione da allegare alle istanze, alla gestione telematica dell’attività di interpretazione ed alla rendicontazione dell’attività interpretativa. Ciò al fine di incrementare
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché la semplificazione e la trasparenza delle procedure.

Scarica il documento: circolare n. 42/e del 5 agosto 2011

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IVA Archivio Vies - Operazioni intracomunitarie e di contrasto alle frodi

Sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni applicative sull’iscrizione nell’ Archivio VIES (Vat Information Exchange Sistem) degli operatori intracomunitari, per la prevenzione delle frodi Iva e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

Il provvedimento n. 188376 del 2010 ha conseguentemente chiarito che l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, oltre che da parte dei soggetti passivi che intraprendono l’attività (nella dichiarazione di inizio attività), va manifestata anche da parte dei soggetti passivi già in attività, mediante apposita istanza.

In entrambi i casi, pertanto, la manifestazione di volontà ha la finalità di ottenere, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’inclusione nell’Archivio VIES, la quale costituisce, come noto, presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari.

Il provvedimento n. 188376 del 2010 stabilisce inoltre che, per i contribuenti che manifestano la volontà, la predetta inclusione consegue alla stessa, salvo diniego motivato entro 30 giorni. Successivamente, può essere disposta la revoca della inclusione, sempre con atto motivato.

Il provvedimento prevede, altresì, una procedura di inclusione "automatica" nell’Archivio
VIES dei soggetti già presenti nell’archivio stesso alla relativa data di pubblicazione (29 dicembre 2010), salvo il ricorrere di specifiche situazioni che giustifichino l’esclusione. Per i contribuenti esclusi è fatta salva la possibilità di chiedere, con apposita istanza, l’inclusione, effettuata al trentunesimo giorno dalla ricezione della stessa, salvo motivato diniego.

Scarica il documento: circolare n. 39/e dell'1 agosto 2011

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ONLUS partecipate da enti pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche attinenti alla qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Enti pubblici e società commerciali, ancorché “enti esclusi”, possono costituire o partecipare ad Onlus.

Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti "esclusi" dalla qualifica di ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3, nel confermare il precedente orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, è stato precisato che la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS.

Modificando parzialmente la precedente posizione dell'Agenzia, si ritiene che gli "enti esclusi" dalla qualifica di ONLUS possano costituire (o partecipare ad) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, a prescindere dalla circostanza che i medesimi "enti esclusi" intervengano o meno nell’assunzione delle determinazioni della ONLUS stessa.
Scarica la circolare: circolare n. 38/e dell'1 agosto 2011

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3 set 2011

Tremonti: Manovra anti evasione


Ecco le principali nuove norme anti evasione previste dall'emendamento alla manovra tremonti:
  • carcere per gli evasori di oltre tre milioni di euro.
  • Abbassate le soglie oltre le quali scattano le pene per i reati fiscali ed elevati di un terzo i termini di prescrizione degli stessi.
  • Società di comodo: sale del 10,5% l'Ires sulle società di comodo che, se in perdita per tre anni consecutivi, verranno considerate 'non operative' dal quarto anno.
  • Potenziato il redditometro allargandolo a yacht e automobili dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari.

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IVA Territorialità delle prestazioni di servizi

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove regole, in vigore dal 2010, in materia di territorialità dei servizi e i conseguenti adempimenti ai fini Iva.

La nuova disciplina della territorialità IVA recata dalla direttiva 2008/8/CE distingue le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi IVA (che si definiranno di seguito anche come prestazioni "business to business" ovvero "B2B") da quelle rese nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (che si definiranno di seguito anche come prestazioni "business to consumer" ovvero "B2C").

Nella circolare sono esaminate le novità introdotte nella normativa nazionale in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, di debitore dell’imposta e dei meccanismi applicativi della stessa, mentre non ci si sofferma (se non per esigenze di collegamento sistematico) sulle norme non modificate dal decreto n. 18 (ancorché riproposte in disposizioni diverse dalle previgenti) .
Scarica la circolare: circolare n. 37/e del 29 luglio 2011

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Manovra Tremonti: il testo del decreto

Sono entrate in vigore il 13 agosto u.s. le disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188. Il provvedimento legislativo introduce ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Scarica il testo del Decreto: dl 138/2011 (gu n. 188 del 13 agosto 2011)

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Società di Comodo: nuova stretta nella manovra Tremonti

L'emendamento del Governo alla manovra di Ferragosto prevede che le società in perdita sistemica da almeno 3 anni saranno equiparate alle non operative.

La nuova misura si applica solo alle società che presenteranno i seguenti requisiti:
  • numero di dipendenti inferiore a 10
  • numero si soci inferiore a 50
  • valore della produzione inferiore al totale dell'attivo.
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Plusvalenze da cessione

Sono del tutto irrilevanti le spese che attengono alla manutenzione o alla buona gestione dell'immobile poiché non incrementano la consistenza o il valore del bene.

Secondo gli articoli 67 e 68 del Dpr 917/1986, nella determinazione delle plusvalenze derivanti da cessione di un bene bisogna tenere conto solo delle spese incrementative, non di ogni costo inerente.

Tale principio è stato confermato dalla sentenza della Cassazione 17595, depositata lo scorso 23 agosto.

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Scudo fiscale perde anonimato


La misura contenuta nel maxi-emendamento del Governo contenente la stretta sull'evasione fiscale che obbliga ad indicare gli estremi del conto corrente posseduto rischia di far venir meno il segreto sulle operazioni di scudo fiscale.

Dalla dichiarazione dei redditi 2011 scatta l'obbligo a carico dei contribuenti di indicare nel gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari.

Questa norma sembra configgere con la riservatezza prevista per chi ha a suo tempo aderito allo scudo fiscale.

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