22 set 2011

Partite Iva inattive


Per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello "F24 Elementi identificativi", compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato, infatti, "entrano" direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Lo chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 93/E diffusa oggi, che riduce all’osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici. Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

L’adempimento agevolato
Sono agevolati dalla misura introdotta dal 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno adempiuto all’obbligo di comunicarlo all’Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129 euro usando il modello
"F24 Versamenti con elementi identificativi".
Cosa rischia chi non chiude in tempo la partita Iva  Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro. 

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