11 feb 2011

TIA: rimborso IVA dal giudice di pace

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2064 del 2011, hanno chiarito che spetta al giudice di pace decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti.

Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e, pertanto, esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie - come delineate dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992 - per rientrare in quelle del giudice ordinario (Cassazione, sezioni unite, sentenza 6632/2003).

Secondo la Suprema Corte quindi il giudizio non compete al giudice tributario poiché la controversia ha ad oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario tra contribuente e fisco.


Resta ancora parecchia confusione in materia.

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Reti di imprese

La detassazione di cui all'art. 42 del dl n. 78/2010 prevista per le Reti di impresa non costituisce una forma di aiuto di Stato.

Si resta in attesa dei decreti attuativi, in primis, quello necessario ad individuare gli enti ed organismi dell'imprenditoria abilitati a validare i programmi comuni delle reti.

L'Agenzia delle Entrate dovrà dettare i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

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Procure speciali senza bollo

Le procure speciali e le relative autenticazioni di firma con cui un contribuente affida a un professionista il compito di rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo (risoluzione n. 13/E/2011).
 
Si ricorda, per completezza, che, ai sensi dell’articolo 63 del DPR n. 600 del 73, è prevista la facoltà di fare autenticare, nei casi consentiti dalla norma, la procura da parte del professionista.
 
Diversamente, quando non viene esercitata tale facoltà, l’attività di autentica della sottoscrizione è esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA). Anche in tale ultima ipotesi può trovare applicazione il delineato trattamento di esenzione dall’imposta di bollo dell’autentica di firma.

E’ tuttavia il caso di ricordare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati (si vedano in tal senso le risoluzioni del 29 marzo 2010, n. 25 e del 23 novembre 1987, n. prot. 290908).

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