Il committente è obbligato in solido con l'appaltatore ed eventualmente con il subappaltatore, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.
Gli obblighi sulle imposte si aggiungono a quelli contributivi. Questo tipo di responsabilità ha però una durata limitata a due anni dalla fine dell'appalto.
Inoltre il committente non è tenuto a pagare se dimostra di aver messo in atto tutte le procedure possibili per evitare l'inadempimento.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
8 mag 2012
Acquisti intra-Ue, senza iscrizione Vies
La risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate
fornisce chiarimenti ad una società italiana che aveva effettuato acquisti da
una società europea senza essere iscritta al Vies.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l'Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese.
Le Entrate segnaleranno l'irregolarità dell'operazione all'altro Stato membro che potrà recuperare l'Iva non assolta.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l'Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese.
Le Entrate segnaleranno l'irregolarità dell'operazione all'altro Stato membro che potrà recuperare l'Iva non assolta.
Non trattandosi di acquisto intracomunitario alla
transazione non risulta applicabile il regime del reverse charge in Italia.
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