7 giu 2010

Manovra Tremonti 2010: novità concordato preventivo e accordi ristrutturazione dei debiti

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.

Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali


1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di
ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica
anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del
loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai
sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-
bis, primo e sesto comma.".


2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della
formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di
accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del
professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per
il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non
oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione
redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è
reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma.".


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Manovra Tremonti 2010: Società partecipate pubbliche: amministratori e sindaci senza compensi?

Nel comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 troviano la disposizione, sotto riportata integralmente, per effetto della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

Se gli obiettivi sono chiari, lo stesso non può dirsi dell’ambito di applicazione (solo enti –fondazioni e associazioni – o anche società? Solo amministratori o anche sindaci?). Si resta in attesa di chiarimenti normativi.


Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)


Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli
organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi
a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali.

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Manovra Tremonti 2010: INPS AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

La manovra Tremonti ha chiarito che i soci amministratori, anche se svolgono un’altra attività, sono assoggettati al contributo dovuto alla Gestione separata Inps.

La manovra Tremonti, inserendo una norma di interpretazione autentica, ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps (socio e lavoratore) prevista dalla L. 662/1996 si applica esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)


Interventi in materia previdenziale


11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.


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