7 giu 2010

Manovra Tremonti 2010: Società partecipate pubbliche: amministratori e sindaci senza compensi?

Nel comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 troviano la disposizione, sotto riportata integralmente, per effetto della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

Se gli obiettivi sono chiari, lo stesso non può dirsi dell’ambito di applicazione (solo enti –fondazioni e associazioni – o anche società? Solo amministratori o anche sindaci?). Si resta in attesa di chiarimenti normativi.


Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)


Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli
organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi
a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails